Società cooperative – determinazione della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) – rilevanza ai fini IRAP dei ristorni
Con l’istanza specificata in oggetto, è stato esposto il seguente QUESITO:
ALFA (di seguito, ”Istante” o ”Associazione di categoria”), associazione di
coordinamento delle maggiori associazioni di rappresentanza, assistenza, tutela e
vigilanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute (…), chiede un parere in
merito alla determinazione della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività
produttive (di seguito, ”IRAP”) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
per le società cooperative.
L’Associazione di categoria dopo una ricostruzione delle caratteristiche
civilistiche e dei chiarimenti di natura fiscale forniti dall’amministrazione finanziaria (a
tal riguardo, si rinvia a quanto argomentato nell’istanza), rappresenta che l’Organismo
Italiano di Contabilità (di seguito, ”OIC”) ha pubblicato alcuni emendamenti ai principi
contabili nazionali, con l’intento di dirimere le incertezze interpretative nella redazione
dei bilanci delle società mutualistiche e disciplinare alcuni istituti tipici delle società
cooperative, compresi i c.d. ristorni.
In linea di principio, l’Associazione di categoria osserva come altresì
confermato dalla prassi ministeriale che la modalità di attribuzione del vantaggio
mutualistico dovrebbe essere neutrale rispetto al regime fiscale in capo alla società
cooperativa.
L’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
601 (come modificato dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388) stabilisce, infatti, che per
le società cooperative e loro consorzi sono ammesse in deduzione dal reddito le somme
ripartite tra i soci sotto forma di restituzione di una parte del prezzo dei beni e servizi
acquistati o di maggiore compenso per i conferimenti effettuati.
In particolare, sulla rilevanza anche ai fini dell’IRAP dei ristorni, l’Istante
evidenzia che, anche in considerazione del perfetto ”parallelismo” tra basi imponibili
a motivo della disposizione contenuta nell’articolo 11bis del decreto legislativo n.
446 del 1997 e indipendentemente dalla modalità di contabilizzazione del ristorno, la
deducibilità (anche) ai fini dell’IRAP era comunque garantita dalla possibilità/obbligo di
apportare ai componenti negativi e positivi risultanti dal bilancio le variazioni in aumento
o in diminuzione previste ai fini delle imposte sui redditi (cfr., circolare n. 53/E del 2002).
A seguito dell’abrogazione del citato articolo 11bis [a opera dell’articolo 1,
comma 50, lettera g), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a partire dal 1° gennaio