Circolare n. 21A/2022
a cura dello Studio Martinelli – Rogolino
L’Agenzia delle Entrate – Divisione Contribuenti, nella Risposta n. 345/2022, fornisce chiarimenti sull’obbligo di certificazione a carico dell’istante, in qualità di ente erogatore della indennità in favore dei collaboratori sportivi (articolo 67, comma 1, lettera m), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), a sostegno delle difficoltà generate dalla pandemia, prevista anche per l’anno 2021 dal c.d. Decreto “Sostegni Bis” (art. 44 D.L. 25 Maggio 2021 n. 73).
Fermo restando la natura di reddito non imponibile dell’emolumento (art. 44 comma 1 D.L.73/2021) e la natura di sostituto di imposta dell’ente erogatore (art. 64 D.P.R. 29 Settembre 1973 n. 600), l’Amministrazione riconosce in capo all’Ente stesso l’obbligo di certificazione unica, da trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate stessa.
In particolare, l’Ente erogatore è tenuto, anche in riferimento agli emolumenti erogati a titolo di sostegno post-pandemico ai collaboratori sportivi (ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa amministrativo-gestionale), a trasmettere la certificazione unica entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta (modello 770), ossia il 31 Ottobre 2022, compilata secondo le modalità operative dettagliatamente riportate nella Risposta in commento.
Cordiali saluti.