OGGETTO: D.P.C.M. 29.01.2024 – approvato il nuovo Regolamento “DISCIPLINA SULLA TENUTA, CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE”
Il Dipartimento per lo Sport ha approvato il 29 gennaio 2024 il nuovo Regolamento di attuazione del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (in breve “RAS”) che si allega.
Potremmo parlare di svolta epocale in riferimento al superamento sostanziale dell’elenco delle discipline sportive
Tra le novità principali si segnala:
1) ATTIVITA’ SPORTIVE NON RICONOSCIUTE DA CONI E CIP
(art. 1 comma 2; art. 6 comma 2 nuovo Regolamento)
Viene introdotta la possibilità di chiedere ed ottenere il riconoscimento ai fini sportivi (previa verifica preliminare a cura del Dipartimento per lo Sport), anche per l’”ente sportivo” (art. 6 comma 1 d.lgs. 36/2021) privo di affiliazione con un Organismo sportivo, la cui attività sportiva, seppur non ricompresa tra le discipline sportive riconosciute dal C.O.N.I., possa rientrare nella definizione di sport (art. 2 lettera nn) d.lgs. 36/2021 ovvero “qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per obiettivo l’espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l’ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli”).
In questo caso l’iscrizione deve essere presentata AL Dipartimento Sport compilando l’apposito modulo di richiesta di riconoscimento dell’attività sportiva esercitata, allegato in forma editabile in uno al provvedimento, con le indicazioni operative per procedere alla iscrizione.
In definitiva, da una prima lettura sembrerebbe che sarà possibile ricevere il riconoscimento sportivo direttamente dal Dipartimento per lo Sport, superando la previsione dell’art. 10 D.Lgs. 36/2021.
2) DOMANDA DI ISCRIZIONE AL RAS
(art. 6 comma 1 Regolamento)
Viene specificata la documentazione da allegare all’istanza di iscrizione al RAS (in aggiunta a quella prevista dal comma 2 art. 6 d.lgs. 39/2021):
1) l’atto costitutivo e lo statuto dell’Associazione o Società sportiva dilettantistica, recante prova della registrazione presso l’Agenzia delle Entrate;
2) la data di sottoscrizione dello statuto vigente;
3) nel caso di Enti del Terzo Settore, l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), da comprovare indicando il numero di repertorio.
In sede di domanda di iscrizione, inoltre, è obbligo dell’Organismo sportivo affiliante:
– verificare la conformità dello statuto del richiedente ai principi previsti nel proprio statuto, approvato dal CONI o dal CIP, secondo le rispettive competenze; e
– attestare la corrispondenza dei dati e dei documenti riferiti dall’ente sportivo dilettantistico rispetto ai requisiti richiesti dal Regolamento e dalla normativa di legge e regolamentare per l’iscrizione al Registro.
Per tutta la durata dell’iscrizione, è fatto obbligo in capo all’Organismo affiliante:
– verificare che i propri affiliati mantengano i suddetti requisiti per tutto il periodo di iscrizione al Registro, inserendo eventuali variazioni ovvero richiedendo direttamente all’ente sportivo dilettantistico interessato di integrare i dati e/o la documentazione.
A tal fine viene integrata la “sezione documentale” di cui all’Allegato 1 con i seguenti documenti da caricare: verbale modifiche statutarie (F4), verbale modifiche cariche sociali (F5), comunicazione variazione natura giuridica (F7).
3) RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITA’ GIURIDICA
(art. 11 nuovo Regolamento)
Il neo introdotto art. 11 del Regolamento definisce la procedura per chiedere la personalità giuridica ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 39/2021 in concomitanza con l’iscrizione al RAS, allegando la documentazione già specificata al comma 1 bis dell’art. 14 comma 1 bis d.lgs. 39/2021 e definendo gli adempimenti a carico del notaio.
Per dovere di completezza, inoltre, si segnala che è stato ridotto il termine da 180 giorno a 90 giorni per adeguare e/o integrare gli atti a seguito della richiesta formale del Dipartimento per lo Sport la cui inottemperanza comporta la cancellazione dal Registro stesso (art. 6 comma 6 Regolamento).
Per l’ente di terzo settore (categoria A 13 e A 14 dell’Allegato 1 al Regolamento) che intenda iscriversi anche al RAS è obbligatorio caricare altresì il certificato di iscrizione al Registro Unico Nazionale del terzo settore (F6 della sezione documentale dell’Allegato 1).
In caso di ente sportivo di terzo settore, infatti, viene introdotta una ulteriore ipotesi di nullità dell’iscrizione al RAS: la cancellazione dal Registro Unico Nazionale del terzo settore determina altresì la cancellazione dal RAS.
Allegato 1 Circ. 2A-2024 provvedimento-iscrizione-nel-registro-11-11-2022-signedAllegato 2 Circ. 2A-2024 – procedura-per-iscrizione-attivita-non-riconosciute
Allegato 3 Circ. 2A-2024 – modulo
– a cura dello Studio Martinelli – Rogolino – Giancola –