Oggetto: Disposizioni urgenti in materia di sport – D.L. n. 75 del 22 giugno 2023 n. 75 – Legge di conversione
E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 190 del 16 Agosto 2023) la legge di conversione del D.L. 75/2023 (“legge di conversione 10 agosto 2023, n. 112”), che contiene alcune rilevanti novità per il mondo sportivo. In particolare:
L’art. 33 in tema di plusvalenze sulla cessione dei contratti degli atleti, modifica l’articolo 86, comma 4 del DPR 917/1986 (TUIR) secondo cui concorrono a formare il reddito nell’esercizio in cui sono state realizzate, laddove introduce, per le sole società sportive professionistiche, in caso di diritti posseduti per almeno due anni, la possibilità di ripartirle in quote costanti nell’esercizio stesso e fino ad un massimo di quattro esercizi complessivi successivi.
Inoltre, viene aggiunto un ulteriore periodo, a mente del quale le plusvalenze realizzate mediante la cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta nelle società sportive professionistiche, concorrono a formare il reddito in quote costanti nell’esercizio stesso e fino a massimo quattro esercizi successivi, nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro; mentre la residua parte della plusvalenza concorre a formare il reddito nell’esercizio in cui è stata realizzata.
Una riflessione sorge palese: la disciplina de qua contempla la facoltà di ripartire detti ricavi per diversi periodi di imposta, ma per le sole società sportive professionistiche: la disposizione ha carattere di legge speciale, quindi non suscettibile di analogia per le Società Sportive Dilettantistiche.
L’art. 34 D.L. 75/2023, interviene in tema di giustizia sportiva.
In particolare, nei giudizi dinanzi alla giustizia sportiva, per salvaguardare la classificazione nelle competizioni di una squadra gravata da sanzioni che hanno l’effetto di mutare la classifica finale delle competizioni a squadre (definita sulla base dei risultati dei singoli incontri), è previsto che il CONI, le FSN e le DSA, possano procedere all’applicazione della penalità soltanto una volta esauriti tutti i gradi della giustizia sportiva e sopravvenuto il giudicato e comunque prima della scadenza del termine per l’iscrizione al campionato successivo a quello sulla cui classifica va a incidere la penalizzazione secondo i principi dell’equa competizione, della tempestività delle decisioni e del giusto processo.
Sono escluse le sanzioni inflitte per i procedimenti che derivano dal mancato pagamento degli emolumenti, delle imposte e contributi riferiti ai rapporti di lavoro.
A tal fine, il CONI è tenuto entro 30 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento, ad emanare apposita normativa di attuazione cui le FSN/DSA devono adeguarsi (modifica statuto e regolamentazione) nei successivi 45 gg, per non incorrere nella nomina di un commissario ad acta, non remunerato, ad opera del CONI stesso.
La disciplina in sede di conversione ha introdotto, a decorrere dal 30 Settembre 2023, la corresponsione di un mero rimborso da erogarsi alle amministrazioni di appartenenze, per le prestazioni rese da pubblici dipendenti in qualità di Giudici e Procuratori Sportivi nell’ambito della giustizia sportiva.
In buona sostanza, la disciplina prevede che il pubblico dipendente non possa essere percettore diretto del rimborso per la prestazione resa in seno agli organi di giustizia sportiva.
I criteri del rimborso sono rimessi alla regolamentazione dell’autorità politica delegata allo sport.
Per le Società professionistiche, l’art. 36 D.L. 75/2023, inserisce un nuovo comma (10 bis) all’art. 13 D.Lgs. 36/2021 che onera le stesse a sottoporsi a controlli periodici stabiliti dalle FSN secondo apposite direttive del CONI, orientati a verificarne l’equilibrio economico e finanziario per garantirne l’iscrizione ai prossimi campionati sportivi, il regolare svolgimento degli stessi e l’equa competizione.
L’art. 37 D.L. 75/2023, proroga il credito di imposta anche per gli investimenti pubblicitari di almeno 10.000,00 Euro, diretto a leghe, società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche, con ricavi a titolo di corrispettivi di cessione di beni/prestazione di servizi/cessione di azioni o quote (art. 85 co.1, lettere a) e b) DPR 917/1986) almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro., conseguiti nel 2022 e prodotti in Italia.
Fanno eccezione le società e associazioni sportive costituite a partire dall’anno 2022, per le quali opera soltanto la soglia dell’investimento complessivo minimo non inferiore a 10.000 euro.
Per accedere al credito le società sportive professionistiche e le società e associazioni sportive dilettantistiche sono tenute a certificare lo svolgimento dell’attività sportiva giovanile.
L’art. 39 bis D.L. 75/2023 modifica l’Art. 16, Co 2 D.Lgs. 242/1999 sul contenuto degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle discipline sportive associate: viene introdotta, per l’elezione del presidente e dei membri degli organi direttivi, la possibilità di svolgere più di tre mandati quadriennali ma, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, la loro elezione deve avvenire con una procedura “aggravata” ossia con maggioranza pari ad almeno 2/3 dei voti validamente espressi.
Viene rinvigorito l’obbligo di garantire la parità ed il libero accesso all’elettorato passivo degli organi centrali, con previsione di appositi controlli.
Viene, da ultimo, garantita sì la partecipazione alle Assemblee mediante l’esercizio di delega (se prevista dai rispettivi statuti) ma nelle Assemblee nazionali, il numero delle deleghe diviene proporzionale alle dimensioni dell’Ente sportivo: non sono ammesse più di due deleghe per ASD/SSD con meno di 300 associati aventi diritto al voto; massimo tre deleghe se gli aventi il diritto di voto sono tra i 300 ed i 400, fino a quattro per gli aventi diritto al voto tra i 500 e 900 e cinque deleghe per oltre mille votanti.
Il medesimo discorso è previsto anche per gli Statuti delle discipline paralimpiche (l’art. 39 bis D.L. 75/2021 modifica anche l’art. 14 D.Lgs. 43/2017).
L’art. 41 D.L. 75/2023, da ultimo, modifica parzialmente l’eliminazione del vincolo sportivo (art. 31 D.Lgs. 36/2021): a decorrere dal 1 Luglio 2023 (prorogato al 1 Luglio 2024 per rinnovi di tesseramenti in corso), è facoltà per le FSN/DSA contemplare, in deroga alla disciplina ordinaria, per gli atleti che non hanno rapporti di lavoro di natura professionistica un tesseramento soggetto a vincolo per una durata massima di due anni.
A tal fine le FSN/DSA con propri regolamenti prevedono le modalità e le condizioni per i trasferimenti degli atleti dei vivai giovanili determinando gli eventuali premi di formazione tecnica attenendosi ai criteri stabiliti dall’articolo 31, comma 3, D.Lgs. 36/2021.
Si conclude con una riflessione: come trovare un minimo comun denominatore tra il suddetto vincolo biennale, qualora applicato, e l’eventuale contratto di lavoro sportivo magari con cadenza annuale, in capo al medesimo atleta gravato da vincolo biennale.
– a cura dello Studio Martinelli – Rogolino – Giancola –