Oggetto: Tracciabilità compensi
Alla luce del nuovo inquadramento dei lavoratori sportivi, si ritiene meritevole ricordare di analisi una disposizione già in vigore da tempo che obbliga il datore di lavoro (o il committente) a: “corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso uno dei seguenti mezzi:
a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
b) strumenti di pagamento elettronico;
c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato (…)”.
Dunque, i datori di lavoro “non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante (…) pena l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro” (legge di bilancio per il 2018 – Legge n. 205/2017 -, in particolare l’articolo 1, commi 910 ss).
Si tratta di una disposizione generale, applicabile sia al rapporto di lavoro subordinato (art. 2094 cc) indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonché ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
All’atto del pagamento, il lavoratore sportivo è tenuto a rilasciare autocertificazione attestante l’ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell’anno solare (art. 6 bis D.Lgs. 36/2021).
Non costituiscono corrispettivo di reddito da lavoro i premi (ritenuta a titolo d’imposta del 20%, ai sensi dell’art. 30 d.p.r. 600/73), che, pertanto, potranno essere corrisposti in contanti fino a 999,99 euro.
– a cura dello Studio Martinelli – Rogolino – Giancola –