Oggetto: L. 87/2023 di conversione, con modificazioni del D.L. 51/2023, n. 51, recante “disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarieta’ sociale”.
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ( GU n.155 del 05-07-2023) il testo di conversione con modifiche del c.d. “Decreto Enti Pubblici” (DL 51/2023).
In particolare, l’art. 4 comma 2-bis introdotto in sede di conversione, posticipa ulteriormente l’operatività dell’art. 5 comma 15 quater D.L. 146/2021 smi, che interviene sulla disciplina I.V.A. degli enti non commerciali (con operatività iniziale prevista dal 1 Gennaio 2024 e differita al 1 Luglio 2024 dalla disposizione in oggetto).
Si tratta di una “rivoluzione” in tema di IVA.
Questo perché dal 1 Luglio 024, una volta operativo l’art. 5 comma 15 quater D.L. 146/2021 nella sua attuale formulazione, da una parte sarà abrogato parzialmente l’art. 4 comma 4 DPR 633/1972, laddove contempla l’esclusione tout court della commercialità (ai fini IVA) delle operazioni conformi alle finalità istituzionali dietro corrispettivo specifico, effettuate anche dalle associazioni sportive dilettantistiche, in favore di associati/partecipanti; dall’altro prevederà ai sensi del novellato art. 10 n. 2) DPR 633/1972 il passaggio in regime di esenzione IVA per le “prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica” rese dalle associazioni sportive dilettantistiche alle “persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono le medesime attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali”.
Premesso che l’IVA in ogni caso non sarà di fatto assolta, seguono alcune riflessioni per lo sport.
Il regime di esenzione previsto dal 1° Luglio 2024, da un lato sembrerebbe ampliare l’ambito oggettivo e soggettivo del beneficio.
L’esenzione, infatti, viene prevista per le prestazioni di servizi strettamente connesse alla pratica dello sport e dell’educazione fisica in senso lato, inoltre i destinatari delle prestazioni sono tutti i fruitori di dette prestazioni (non solo soci/associati/tesserati), verosimilmente anche terzi-clienti.
Attenzione però a due questioni.
La novella circoscrive l’esenzione alle sole Associazioni Sportive Dilettantistiche (lasciando di fatto in dubbio la posizione delle SSD), inoltre, il beneficio dell’esenzione si applica solo in quanto non determini “distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all’IVA:”
Il concetto sembra generico, trattandosi comunque di servizi aperti al mercato, con offerta al pubblico, col rischio di incorrere nella decadenza.
Da ultimo, la novellata disciplina non interviene sul TUIR.
Come formulata, la nuova disciplina ai fini IVA potrebbe ingenerare dubbi circa l’applicabilità dell’art. 148 commi 3 ed 8 TUIR laddove prevede la de-commercializzazione delle attività in attuazione degli scopi istituzionali rese in favore dei propri partecipanti/associati/soci/tesserati dietro corrispettivo specifico.
– a cura dello Studio Martinelli – Rogolino – Giancola –