OGGETTO: TORNA LA RITENUTA DEL 20% SUI PREMI SPORTIVI A PRESCINDERE DALL’IMPORTO
L’art. 14 del d.l. 215/2023 (c.d. “decreto milleproroghe 2024”) che escludeva l’applicazione della ritenuta alla fonte del 20% sulle somme non superiori a 300,00 Euro versate a ciascun atleta a titolo di premio per la partecipazione a manifestazioni sportive dilettantistiche, non è più operativo.
L’agevolazione è stata prevista solo per l’anno 2024.
Pertanto, a partire dal 1° Gennaio 2025, i premi versati in occasione delle manifestazioni sportive nel dilettantismo tornano ad essere sempre sottoposti all’applicazione della ritenuta alla fonte del 20%, anche là dove l’ammontare complessivo delle somme versate non superi l’importo di 300,00 Euro.
Ricordiamo che la ASD/SSD che eroga il premio può esercitare la rivalsa trattenendo dal premio l’importo dovuto a titolo di ritenuta d’acconto e che gli importi delle ritenute dovranno in ogni caso essere versati dalla ASD/SSD che eroga il premio, entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento del premio, con modello F24 utilizzando il codice tributo 1047