Le imprese con sede legale in Italia ed iscritte nel Registro delle imprese devono stipulare, entro il 31 marzo 2025, la polizza catastrofale a copertura dei danni direttamente causati dalle calamità naturali: sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni (La legge di bilancio 2024 (art. 1 co. 101 ss legge 213/2023)
L’assicurazione copre i danni alle immobilizzazioni iscritte nella sezione “Attivo” voce B-II, numeri 1), 2) e 3) dello Stato Patrimoniale ossia terreni, fabbricati, impianti e macchinari e attrezzature industriali e commerciali utilizzate nell’esercizio dell’attività dell’impresa (art. 2424 cc).
Pertanto, gli enti senza scopo di lucro organizzati in forma societaria ed iscritti per legge al Registro delle Imprese come le società sportive professionistiche, le SSD (art. 14 d.lgs. 36/2021), le imprese sociali e le cooperative (artt. 11 co. 3. D.lgs. 117/2017 ed 1 co. 4 d.lgs. 112/2017) che svolgano anche attività commerciale sono gravate dall’obbligo assicurativo.
Si pensi, per fare un esempio, alle attività diverse e secondarie promosse dalle SSD con modalità commerciali (le sponsorizzazioni, un centro estetico, un punto ristoro, un punto vendita materiale sportivo ecc) oppure alle attività di interesse generale promosse dalle società del Terzo Settore con dinamiche di mercato (la vendita di prodotti, la gestione di mense e spacci, l’organizzazione di viaggi e vacanze, la promozione commerciale ecc): in questo caso il fabbricato, il terreno o l’impianto che ospita dette attività necessita di apposita copertura per eventuali danni “catastrofali”.
L’obbligo assicurativo non riguarda le ASD iscritte semplicemente al RAS e le associazioni in generale iscritte negli appositi albi, anche del Terzo Settore quest’ultime iscritte al RUNTS.
La legge non specifica se i beni materiali da assicurare debbano essere detenuti dall’impresa stessa in via esclusiva a titolo di proprietà oppure di altri diritti reali di godimento: in via cautelativa, le ASD locatarie di impianti sportivi di proprietà di imprese commerciali, farebbero bene a sollecitare la stipula della polizza stessa alla società locataria.
L’inadempimento all’obbligo assicurativo osta l’accesso a contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario di carattere pubblico, anche se riferiti ad eventi calamitosi e catastrofali: trattasi di una privazione di non poco conto per gli enti di terzo settore commerciali, che godono di una disciplina fiscale agevolata per l’accesso alle agevolazioni e contribuzioni pubbliche.