Oggetto: Nuove disposizioni in materia di sport, volontariato sportivo e lavoro sportivo occasionale introdotte dal D.L. 71/2024
Con la pubblicazione del Decreto Legge 71/2024 nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31.05.2024, sono state introdotte, tra le altre, nuove disposizioni urgenti in materia di sport.
Di seguito riportiamo le principali novità di interesse per le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e le Società Sportive Dilettantistiche (SSD).
Novità sul volontariato sportivo
L’art. 3 D.L. 71/2024 sostituisce completamente l’art. 29 comma 2 d.lgs. 36/2021 per cui non è più ammesso dal 1° giugno 2024 il rimborso di spese autocertificate al volontario fino all’importo di euro 150,00.
È ora ammesso il rimborso spese “forfettario”, quindi senza alcuna prova giustificativa della spesa sostenuta, per il volontario sportivo per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nel limite complessivo di 400,00 euro mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a.
In sintesi, i requisiti congiunti per ottenere i rimborsi forfettari dei volontari sportivi sono i seguenti:
• L’attività deve essere svolta da un “volontario sportivo”, quindi da un soggetto tesserato;
• la prestazione deve avvenire in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e Salute S.p.a.; (quindi non nella gestione ordinaria dell’attività delle ASD/SSD)
• È necessaria una preventiva delibera dell’organo di governo (consiglio direttivo/CdA) circa la tipologia di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa la modalità di rimborso in questione.
• I rimborsi forfettari possono essere riconosciuti per le spese sostenute per attività svolte anche nel comune di residenza del volontario, nel limite complessivo di 400 euro mensili.
• Gli enti eroganti devono comunicare i nominativi dei volontari e gli importi corrisposti al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RAS) entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo.
Si precisa che detti rimborsi forfettari non concorrono a formare il reddito del percipiente, ma andranno computati figurativamente per calcolare il superamento dei limiti di non imponibilità previsti dalla normativa previdenziale (euro 5.000,00) e fiscale (euro 15.000,00).
Si evidenzia che per i volontari sportivi e non sportivi resta applicabile la disciplina ordinaria dei rimborsi spese documentate relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute fuori dal territorio comunale di residenza.
Questa disciplina resta applicabile per la gestione ordinaria e continuativa delli enti sportivi e si suggerisce di indicarla espressamente per iscritto anche nei confronti dei volontari.
Novità sui dipendenti pubblici.
È stata modificata la disciplina delle incompatibilità prevista dall’art. 53 d.lgs. 165/2001 Testo unico del Pubblico Impiego.
Dal 1° giugno, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche che percepiscono compensi fino a 5.000 euro per attività lavorativa sportiva devono effettuare soltanto una preventiva comunicazione all’amministrazione competente e non è più richiesta l’autorizzazione dell’ufficio pubblico.
Oltre la soglia di € 5.000 annui, resta necessaria la previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza.
A tal fine, le prestazioni di lavoro sportivo fino alla soglia di 5.000,00 Euro annui vengono escluse dal concetto di “incarico retribuito” ed annoverate tra le eccezioni alle ipotesi di incompatibilità col pubblico impiego (art. 53 co. 6 lettera f bis d.lgs. 165/2001) con deroga all’obbligo di autorizzazione della P.A.
Ai sensi dell’integrato comma 11 dell’art. 53 d.lgs. 163/2001, gli enti sportivi hanno ora un termine di 30 giorni successivi alla fine dell’anno di riferimento per comunicare all’amministrazione di appartenenza l’ammontare dei compensi erogati, rispetto al precedente termine di 15 giorni. Ovvero 30 giorni dalla cessazione dell’incarico sportivo, qualora il rapporto si risolva prima del 31 dicembre.
Novità sul lavoro “occasionale” sportivo L’abrogazione della lettera a) del 2° comma dell’art. 53 TUIR, parrebbe escludere la possibilità di applicare la disciplina di favore prevista dagli art. 35 e 36 del Dlgs 36/2021 alle prestazioni di lavoro autonomo occasionale in ambito sportivo dilettantistico.
Le modifiche introdotte meritano attenzione e, a nostro avviso, necessitano di ulteriori chiarimenti da parte degli enti competenti per una migliore definizione della disciplina e delle procedure applicative. Restiamo in attesa della legge di conversione da emanarsi entro il 30 luglio 2024 dei provvedimenti adottati ed in quella sede potremo avere definitive certezze
FONTE: Studio legale associato Martinelli, Rogolino, Giancola