OGGETTO: Legge 4 Luglio 2024 n. 104 – modifiche al Codice del Terzo Settore
Con la Legge 4 luglio 2024 n. 104 pubblicata in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 168 del 19 luglio 2024, sono state apportate interessanti modifiche al D.Lgs. 117/2017 (c.d. “Codice del Terzo Settore” in breve “CTS”) ed al D.Lgs. 112/2017 (c.d. “Codice dell’Impresa Sociale”) che saranno operative a partire dal prossimo 3 agosto 2024
Di seguito gli interventi principali sul D.Lgs. 117/2017 (art. 4 Legge n. 104/2024)
° Per gli enti sportivi dilettantistici iscritti sia al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RAS), sia al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) viene coordinata la disciplina delle c.d. “attività secondarie e strumentali”.
Nel dettaglio, il nuovo art. 6 CTS, integrato con la modifica dalla suddetta Legge, è stato coordinato con l’art. 9 d.lgs. 36/2021 relativamente alle c.d. “attività diverse” ed ora prevede l’esclusione dal computo dei criteri indicati nel D.M. 107 del 19.05.2021 dei proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti e dalla gestione di impianti e strutture sportive, come in precedenza previsto soltanto dal comma 2 bis dell’art. 9 D.Lgs. 36/2021, purché gli stessi proventi siano impiegati nell’oggetto sociale, ovvero l’organizzazione/la gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica;
per le imprese sociali costituite nella forma di associazione o fondazione, l’iscrizione al Registro delle imprese nell’apposita sezione diventa elemento costitutivo per l’acquisizione della personalità giuridica di ente del Terzo Settore (art. 22 CTS), con obbligo di controllo e vigilanza a carico dello stesso Registro delle imprese (art. 11 CTS integrato al co. 3);
in relazione al bilancio ai sensi dell’art. 13 CTS, viene esteso la semplificazione dell’utilizzo del rendiconto per cassa per i soli enti di terzo settore privi della personalità giuridica che abbiano conseguito ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 300.000,00 Euro (prima della modifica odierna l’importo limite dei proventi era di Euro 220.000,00).
Viene riconosciuta, inoltre, la possibilità di indicare entrate/uscite nella forma aggregata per tutti gli enti del terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate contenute nella soglia di 60.000,00 Euro dal nuovo co. 2 bis dell’art. 13 CTS.
In aggiunta, anche per gli enti del terzo settore (diversi dalle imprese sociali) che esercitano l’attività di interesse generale in forma prevalente commerciale, la redazione dei bilanci viene ammessa non più secondo le disposizioni civilistiche, bensì con i modelli ministeriali previsti per gli enti del terzo settore, anche qualora entrate ed uscite vengano riportate nella forma aggregata;
Ai sensi del nuovo art. 24 CTS le assemblee dei soci ed il voto elettronico sono sempre ammessi, anche se non espressamente previsti nello statuto o nell’atto costitutivo e sia possibile verificare l’identità degli intervenuti ed i rispettivi voti e rispettato il principio di buonafede e parità di trattamento. Il voto per corrispondenza, invece, deve essere espressamente previsto nello Statuto.
vengono elevati i parametri previsti dagli artt. 30 e 31 CTS da mantenere per due esercizi consecutivi il cui superamento (di almeno due dei tre parametri) rende obbligatoria la nomina dell’organo di controllo e di revisione.
In particolare, le nuove soglie oltre le quali sorge l’obbligo di nomina dell’organo di controllo nelle associazioni (riconosciute e non) sono:
a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: € 150.000,00 (prima € 110.000,00 euro);
b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: € 300.000,00 (prima € 220.000,00);
c) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 7 unità (prima 5 unità).
Mentre le soglie da superare per l’obbligo del revisore per tutti gli enti del terzo settore, fondazioni comprese, sono:
a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: € 1.500.000,00 (prima € 1.100.000,00);
b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: € 3.000.000,00 (prima € 2.200.000,00);
c) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: dalle 12 unità si passa alle 20 unità.
per l’impiego di risorse nelle Associazioni di promozione sociale (APS) viene elevato dal 5% al 20% il limite massimo relativo il rapporto tra l’impiego di lavoratori e gli associati (art. 36 CTS – mentre rimane invariato il parametro alternativo del 50% tra il numero dei lavoratori impiegati nell’attività ed il numero dei volontari);
viene ammessa la possibilità di iscriversi al RUNTS non solo rete associativa cui eventualmente si aderisca oppure tramite legale rappresentante, ma anche attraverso un suo delegato (art. 47 CTS);
viene modificato il termine per il deposito dei bilanci e rendiconti, ivi compresi i rendiconti delle raccolte fondi, che passa dal termine fisso del 30 giugno di ogni anno previsto dall’art. 48 co. 3 CTS a: centottanta (180) giorni dalla chiusura del bilancio per gli enti del terzo settore e sessanta (60) giorni dall’approvazione per gli enti del terzo settore iscritti al registro delle imprese.
Quanto all’obbligo di deposito degli stessi viene introdotto un termine minimo di 30 giorni, che si affianca al termine massimo di 180 giorni per procedere al loro deposito e/o integrazione, pena la cancellazione dal RUNTS ai sensi dell’art. 48 comma 4 CTS.
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Si segnalano, da ultimo, alcune novità ulteriori nelle disposizioni finali di coordinamento, ossia: l’accesso al RUNTS anche alle associazioni tra militari di categorie in congedo o pensionati che svolgano principalmente attività di carattere generale con l’introduzione del comma 15 bis dell’art. 89 fermo restando le loro specificità e viene escluso lo scioglimento in caso di perdita della qualifica di ONLUS, sia per i trust con qualifica di ONLUS che per le ONLUS che non sono enti di terzo settore (es. ONLUS controllate dalla PA o coordinate da associazioni professionali e di categoria) ex art. 101 co. 8 CTS, a condizione che i rispettivi Statuti prevedano lo svolgimento delle attività di interesse con modalità non commerciali, che si qualifichino come enti senza scopo di lucro, e che i beni siano destinati allo svolgimento delle finalità di interesse generale, con previsione del vincolo di destinazione del patrimonio ad altro ente con finalità analoghe in caso di scioglimento, richiamando l’art. 148 co. 8 TUIR.
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Limitatamente alle imprese sociali il vincolo di destinazione in favore delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, degli utili viene determinato all’importo fisso del 3% ai sensi del nuovo co. 1 dell’art. 16 d.lgs. 112/2017 e la legge che istituisce la Fondazione Italia Sociale viene abrogata.