OGGETTO: LA COMMISSIONE EUROPEA HA AUTORIZZATO LE NORME FISCALI IN FAVORE DEL TERZO SETTORE – DAL PERIODO D’IMPOSTA SUCCESSIVO ALL’AUTORIZZAZIONE UE DIVENTA OPERATIVA LA DISCIPLINA FISCALE DEL CODICE DEL TERZO SETTORE.
Le norme di attuazione del Codice del Terzo Settore (in breve CTS) prevedono che “L’efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 77, 79, comma 2-bis, 80 e 86 è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali” (art. 101 co. 10 d. l.gsl 117/2017).
L’autorizzazione tanto attesa (comfort letter) è pervenuta nella data dell’8 marzo 2025 a cura della Commissione Europea, che ha ritenuto conformi le norme fiscali in favore del Terzo Settore.
Finalmente, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello dell’autorizzazione UE, ossia dal 1° gennaio 2026 se coincidente con l’anno solare ovvero, in caso di esercizio finanziario non coincidente con l’anno solare, a partire dal prossimo esercizio finanziario, tutti gli ETS dovranno applicare integralmente il d.lgs. 117/2017 ed in particolare l’art. 79 (sui criteri della non commercialità delle attività), l’art. 80 (sul regime forfettario per redditi da attività di interesse generale); l’art. 86 (sul regime forfettario delle OdV es APS) come pure, per le imprese sociali, l’art. 18 d.lgs. 112/2017 (sulla detassazione degli utili a riserva).
Ciò significa che tutti gli enti iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore per l’esercizio finanziario in corso continueranno a beneficiare della disciplina fiscale applicata in via transitoria ma, a decorrere dal prossimo periodo d’imposta, saranno tenuti ad applicare tutte le disposizioni fiscali specifiche del titolo X d.lgs. 117/2017 e le imprese sociali l’art. 18 d.lgs. 112/2017.
Ricordiamo che per il periodo di imposta successivo, gli ETS saranno tenuti ad applicare in via esclusiva i regimi fiscali speciali e forfettari del d.lgs. 117/2017 autorizzati dall’Unione Europea e di conseguenza, ai sensi dell’art. 104 co. 2 d.lgs. 117/2017, saranno abrogate le disposizioni fiscali che sino ad oggi hanno accompagnato gli Enti non commerciali, ossia:
– Per le ONLUS: le disposizioni fiscali di favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Sezione II, artt. da 10 a 29 d.lgs. 460/1997, l’art. 20 bis DPR 600/1973 sulla tenuta delle scritture contabili delle ONLUS l’art. 150 TUIR sulla de-commercializzazione delle ONLUS, la disciplina sulle liberalità delle ONLUS ex art. 14 d.l. 35/2005).
In conclusione, la disciplina fiscale delle ONLUS viene completamente sostituita dalle disposizioni fiscali del d.lgs. 117/2017. Ricordiamo che per le ONLUS la perdita della qualifica di ONLUS a seguito dell’iscrizione nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore, anche in qualità di impresa sociale, non integra un’ipotesi di scioglimento e continueranno ad operare come enti di terzo settore (art. 101 co. 8 d.lgs. 117/2017).
– per le OdV e le APS: sono abrogate integralmente la legge quadro sul volontariato (l. 266/1991) e la legge sulle APS (l. 383/2000), discipline sostituite dai regimi fiscali forfettari previsti dal d.lgs. 117/2017.
– per le associazioni senza fini di lucro e alle associazioni pro-loco, nonché le associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente costituite senza fini di lucro a partire dal periodo d’imposta successivo non sarà più possibile esercitare l’opzione ex L. 398/1991 per l’abrogazione dell’art. 9 bis d.l. 417/1991 e dell’art. 2 co. 31 d.l. 350/2003.
N.B. il regime opzionale ex lege 398/1991 rimarrà operativo per le ASD/SSD che non aderiscono al Terzo Settore.