OGGETTO: INPS – Circolare n. 67 del 20/05/-2024 – NASpI e DIS COLL – Lavoro sportivo
Il D.Lgs. 36/2021 estende le tutele dei lavoratori sportivi alle assicurazioni c.d. “minori” come ad esempio la tutela contro la disoccupazione involontaria (ricordiamo che in precedenza l’unica assicurazione era quella ai soli fini dell’invalidità, vecchiaia e superstiti “IVS” prevista per gli sportivi professionisti subordinati ed autonomi).
A tal fine, la circolare in oggetto (cfr. all.) fornisce i seguenti chiarimenti corredati delle istruzioni contabili per i percettori di Naspi e DIS COLL.
La Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) si applica, a far data dal 1° luglio 2023, a tutti i lavoratori subordinati sportivi iscritti al Fondo Pensione Lavoratori Sportivi a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico, nonché agli apprendisti (contratto di apprendistato c.d. “professionalizzante”), ed ai soci lavoratori delle cooperative che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata (art. 33 co. 5 D.Lgs. 36/2021 che richiama il Titolo I D.Lgs. 22/2015).
Diversamente, i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome nel settore del
dilettantismo, godono delle tutele previdenziali ed assistenziali previste dalla iscrizione alla Gestione separata INPS con decorrenza dal 1° luglio 2023 (art. 35 co. 2 D.Lgs. 36/2021 che richiama l’art. 2 co. 26, L. 335/1995) con obbligo contributivo per i compensi eccedenti i 5.000,00 Euro annui per tutte le prestazioni rese (cumulate), ivi compresi i redditi da lavoro autonomo occasionale ex art. 44 D.L. 269/2003, che concorrono alla formazione del reddito stesso (di conseguenza, l’obbligo della comunicazione del reddito annuo presunto sorge al superamento dell’importo annuo di 5.000 euro- circolare INPS 88/2023).
I requisiti per accedere alla DIS COLL sono:
• lo stato di disoccupazione (art. 19 co. 1 D.Lgs. 150/2015);
• un mese di contribuzione in Gestione separata nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento (art. 15 co. 15 bis D.Lgs. 22/2015).
L’indennità mensile della DIS COLL (erogata per un massimo di 12 mesi) è pari al 75% del reddito medio mensile, ossia il reddito imponibile (contenuto nella soglie di Euro 1.425,21 per l’anno 2024) risultante dai versamenti contributivi effettuati in corso dei rapporti di collaborazione relativi l’anno in cui si è verificato l’evento di cessazione dal lavoro e l’anno civile precedente, diviso per il numero di “mesi di contribuzione, o frazione di essi.
Sia in caso di DIS COLL che di Naspi, qualora la retribuzione superi l’importo soglia anzidetto di Euro 1.425,21 per il 2024, l’indennità sarà incrementata di una somma pari al 25% della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo di Euro 1.425,21 che, in ogni caso, per l’anno 2024, non può superare Euro 1.550,42.
L’istanza telematica va inoltrata all’INPS sul sito istituzionale www.inps.it, a cura dei beneficiari (accesso con SPID, Carta di identità elettronica o Carta nazionale dei servizi), anche mediante l’assistenza di Istituti di Patronato oppure servizio di Contact Center multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento).
Ricordiamo che sia la Naspi che la DIS COLL risultano compatibili con l’attività lavorativa purché il reddito derivante da queste ultime non superi la soglia di esenzione dall’imposizione fiscale (cd. no tax area).
Nel dettaglio, la Naspi risulta compatibile con i redditi derivanti da attività lavorativa subordinata o parasubordinata, mentre la DIS COLL con i redditi da
attività parasubordinata o autonoma.
Di conseguenza si ricapitolano i redditi soglia per l’anno 2024 per non decadere dalle forme di ammortizzazione sociale:
• reddito da lavoro dipendente o parasubordinato: 8.500,00 euro nel 2024;
• reddito da lavoro autonomo: 5.500,00 euro nel 2024 (invariato dal 2022).
In breve: i percettori di reddito di lavoro sportivo contenuti nelle soglie anzidette potranno cumulare la Naspi o la DIS COLL con il reddito percepito, previa comunicazione all’INPS del reddito annuo che si andrà a percepire, ma la disoccupazione verrà ridotta dell’80% del reddito stesso (Esempio: in caso di reddito da co.co.co. 5000 euro lordi, la DIS COLL è ridotta di euro 4000 annui, ossia l’80% di 5000).
Nel caso di reddito da lavoro che superi la soglia anzidetta, la Naspi o la Dis-coll non saranno percepite (circolare INPS 94/2015).
Allegato Circ. 11A – 2024 – 15087_Circolare-numero-67-del-20-05-2024
FONTE: Studio legale associato Martinelli, Rogolino, Giancola