L’Agenzia delle Entrate – Divisione Contribuenti, nella Risoluzione n. 69/E del 22 Novembre 2022 ha fornito una interpretazione coerente con la ratio della Legge 8 Agosto 2019 n. 86 che delega al Governo la disciplina dei “rapporti di rappresentanza di atleti e società sportive e di accesso alla professione di agente sportivo”.
Si definisce agente sportivo “il soggetto che, in esecuzione del contratto di mandato sportivo, mette in contatto due o più soggetti operanti nell’ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI e dal CIO nonché dal CIP e dall’IPC (…) ai fini della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di lavoro sportivo, del trasferimento della prestazione sportiva mediante cessione del relativo contratto di lavoro, del tesseramento di uno sportivo presso una Federazione Sportiva Nazionale, fornendo servizi professionali di assistenza, consulenza, mediazione” (art. 3 D.Lgs. 37/21).
Condizione essenziale per l’esercizio della professione sono l’iscrizione al Registro Nazionale degli agenti sportivi presso il C.O.N.I.
A mente dell’Agenzia delle Entrate, in particolare, il compenso dell’agente sportivo non è da qualificarsi come reddito di impresa tout court come asserito dalla contribuente istante, bensì quale reddito di lavoro autonomo (art. 53 D.P.R.917/1986) e come tale assoggettato a ritenuta alla fonte ex art. 25 D.P.R. 600/1973 qualora erogato dal sostituto di imposta.
Infatti, dopo un dettagliato excursus del D.Lgs. n. 37/2021 che entrerà in vigore dal 1Gennaio 2023 (art. 15 bis D.Lgs. 37/2021), nonché di tutta la disciplina di attuazione rimessa ai Decreti da emanarsi a cura del Presidente del Consiglio dei Ministri o dall’Autorità politica delegata (ed in attesa dei quali continua ad applicarsi la normativa in corso in via intertemporale, con particolare riferimento al D.M. 24 Febbraio 2020), l’Agenzia delle Entrate evidenzia la natura prettamente professionale della figura dell’agente sportivo.
Detta interpretazione emerge chiaramente dal tenore legislativo, che si pone in continuità con la normativa in vigore, laddove impone i principi di autonomia, trasparenza, indipendenza (cfr. Legge Delega 86/2019); definisce l’attività dell’agente sportivo come “servizi professionali di assistenza, consulenza e mediazione” (cfr. art. 3 D.Lgs. 37/21); contempla un Codice Etico degli agenti sportivi con obbligo di probità, lealtà, dignità, diligenza, competenza ed aggiornamento professionale (cfr. art. 3 D.Lgs. 37/21); contempla un esame di abilitazione per ottenere un titolo permanente, personale e incedibile (cfr. art. 4 D.Lgs. 37/21); la qualifica come libera professione fino a prevedere dei parametri ad hoc per la determinazione dei compensi (cfr. art. 8 D.Lgs. 37/21).
Unica eccezione è contemplata dall’art. 9 del D.Lgs. 37/21 laddove contempla la possibilità di esercitare detta professione in forma societaria, alle condizioni ivi previste: solo in tal caso i redditi prodotti saranno qualificati come redditi di impresa, qualora svolti con modalità commerciali e come tali sottratti alla disciplina delle ritenute d’acconto di cui all’art. 25 D.P.R. 600/1973.