OGGETTO: COLLABORAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE NELLA SOGLIA DEI 5.000,00 EURO –DISAPPLICATO IL DIVIETO DI CUMULO CON LA PENSIONE “QUOTA 100” (ART.14 CO 3 D.L. 4/2019)
La Corte dei Conti sez. Veneto con la pronuncia n. 19 del 16 gennaio 2025 ha ritenuto che il pensionato in regime quota 100 possa assumere incarichi sportivi-dilettantistici nella forma delle collaborazioni coordinate e continuative e percepire, al contempo, sia la pensione anticipata, che il corrispettivo da lavoro sportivo entro la soglia di 5.000,00 Euro l’anno, senza vedersi contestare la violazione del divieto di cumulo tra la forma previdenziale anticipata ed il reddito da lavoro.
Nel dettaglio, il Giudice ha accolto il ricorso del pensionato “quota 100” contro la richiesta dell’INPS di rimborso delle somme pensionistiche indebitamente percepite dal pensionato che svolge l’attività di co.co.co. sportivo presso una ASD.
Dunque la sentenza esprime il principio della compatibilità tra la pensione anticipata in regime quota 100 ed il compenso da lavoro sportivo percepito dal collaboratore coordinato e continuativo, ai sensi dell’art. 28 d.lgs. 36/2021.
In definitiva, la Corte dei Conti fa propria l’interpretazione resa dalla Corte Costituzionale con la decisione n. 234/2022 che ammette la compatibilità del regime di pensionamento “quota 100” per coloro che svolgono lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro l’anno, e la estende ai co.co.co. sportivi contenuti nella soglia di esenzione dei 5.000,00 Euro annui che ritiene cumulabili con la pensione anticipata erogata in regime quota 100.
Questo perché, nel caso in esame, l’incarico di co.co.co sportivo dilettantistico entro la soglia dei 5.000,00 Euro del pensionato, non determina una “nuova immissione” nel mercato professionale, né determina una sovrapposizione del regime previdenziale del lavoro, dal momento che il co.co.co sportivo dilettantistico è caratterizzato di alcuni fattori “peculiari”: l’assenza di alcun obbligo previdenziale ed assistenziale, l’assenza del vincolo di subordinazione e la libertà nell’organizzazione per espressa previsione di legge, la valenza sociale dello sport, il carattere “stagionale” della prestazione (legata alla stagione sportiva).