Oggetto: INPS – commento alla circolare 88/2023 – tutele previdenziali
Con messaggio n. 4182 del 24.11.2023, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è intervenuto a specificare alcune questioni in tema di previdenza ed assistenza, con specifico riferimento alla malattia.
Il flusso di informazioni non presenta peculiarità rispetto la disciplina prevista dalla generalità dei lavoratori.
Dunque, sia i lavoratori sportivi subordinati (iscritti al Fondo Pensione Lavoratori Sportivi) che i lavoratori sportivi iscritti alla Gestione Separata INPS, con riferimento agli eventi “malattie” certificati a decorrere dalla data del 1° luglio 2023, sono tenuti a richiedere il certificato telematico al proprio medico curante (che perviene all’INPS ed è reperibile sul sito www.inps.it, “Consultazione dei certificati di malattia telematici”), comunicando sia i propri dati anagrafici, eventuali variazioni ed il domicilio per la reperibilità (sempre in via telematica, tramite il servizio “Sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo” presente sul sito istituzionale).
L’attestato di malattia (privo dei dati di diagnosi) è messo, invece, a disposizione del datore di lavoro.
La procedura è telematica e solo in casi eccezionali, a fronte di impedimenti di natura tecnica, è ammesso certificato cartaceo da inoltrare, a cura del lavoratore, all’INPS entro due giorni dalla data del rilascio e, contestualmente, consegnato al datore di lavoro.
Il lavoratore è tenuto a rendersi reperibile durante le fasce orarie normativamente previste per l’eventuale controllo domiciliare medico legale, disposto su richiesta datoriale o d’ufficio dall’INPS.
Quanto ai datori di lavoro, anche con riferimento ai lavoratori sportivi, è previsto l’obbligo di indicare nell’ambito di tutti i flussi UniEmens, a prescindere quindi dal verificarsi dell’evento-malattia, l’elemento obbligatorio <TipoRetrMal>, finalizzato a distinguere il tipo di trattamento retributivo che il datore di lavoro garantisce al lavoratore nei casi di assenza per malattia, sulla base dello specifico contratto di riferimento (cfr. i messaggi n. 803 del 27 febbraio 2019 e n. 1475 del 10 aprile 2019).
– a cura dello Studio Martinelli – Rogolino – Giancola –