Oggetto: Il decreto correttivo
Con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (G.U. n. 206 del 4 settembre 2023) del d. lgs. 29 agosto 2023 n. 120 che contiene disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi del 28 febbraio 2021 nn 36, 37, 38, 39 e 40 appare definita la nuova disciplina della c.d. riforma dello sport (anche se si resta in attesa dei numerosi decreti attuativi previsti).
Il primo articolo contiene le modifiche al d. lgs. n. 36/21, quello sulla natura degli enti sportivi, dilettantistici e professionistici e sul lavoro sportivo. Il primo comma perfeziona alcune definizioni contenute nell’art. 2 del decreto originale.
Il secondo comma chiarisce un punto fondamentale. Gli enti del terzo settore che intendessero svolgere come attività di interesse generale quella sportiva dilettantistica non saranno tenuti ad inserire nella denominazione sociale tale finalità.
Il terzo comma precisa che le associazioni e società sportive dilettantistiche già iscritte al registro avranno tempo fino al 31 dicembre 2023 per adottare le eventuali modifiche statutarie resesi necessarie dalle nuove disposizioni della riforma. La mancata conformità ai criteri statutari previsti dalla norma impedisce l’iscrizione al registro e, scaduto il termine sopra indicato, comporterà la cancellazione dal registro per quelle sportive che non avessero provveduto all’adeguamento. Ai sensi di quanto previsto dal sesto comma le modifiche strettamente necessarie all’adeguamento dello statuto saranno esentate da imposta di registro. L’assemblea che le dovrà approvare dovrà, però, essere quella straordinaria e con i quorum costitutivi e deliberativi a tal fine previsti dallo statuto vigente.
In analogia con quanto già previsto per gli enti del terzo settore viene previsto che le sedi (da intendersi “sportive”) delle asd e ssd in cui si svolgono le attività statutarie possono prescindere dalla destinazione urbanistica dell’immobile.
Il quarto comma prevede che il mancato rispetto per due esercizi consecutivi dei criteri di ripartizione dei ricavi tra quelli conformi alle finalità istituzionali e quelli secondari e strumentali (il riferimento è ad un decreto che ne dovrebbe determinare le percentuali, purtroppo ad oggi non ancora pubblicato) comporta la cancellazione d’ufficio dal registro delle attività sportive.
Viene, poi, agevolata la possibilità per gli appartenenti ai corpi civili e militari dello Stato di fare attività lavorativa retribuita nell’ambito dello sport dilettantistico.
Successivamente il decreto interviene sulla disciplina prevista per l’utilizzo di animali nello sport introducendo ulteriori norme a tutela della loro sicurezza durante le attività agonistiche.
Il comma 17 e successivi intervengono sulla disciplina del nuovo rapporto di lavoro sportivo.
Si chiarisce che anche il rapporto di lavoro oneroso tra un tesserato ad un organismo affiliante (ad esempio atleta che ingaggi a sue spese un allenatore) rientra nel campo di applicazione del lavoro sportivo.
Viene chiarito che le mansioni dei lavoratori sportivi non tipizzati si potranno ricavare solo dalla lettura dei regolamenti tecnici delle varie discipline sportive riconosciute (pertanto nessuno spazio sembra esserci per figure come gli addetti stampa, marketing o comunicazione o per i dirigenti associativi) e dovranno essere individuati con decreto del Ministro per lo sport.
Gli enti sportivi si potranno avvalere di prestazioni d’opera occasionali.
L’autorizzazione per i dipendenti pubblici allo svolgimento di lavori sportivi dilettantistici potrà essere riconosciuta anche con la forma del silenzio assenso. Non saranno tenuti all’autorizzazione gli appartenenti ai corpi civili e militari dello Stato distaccati presso gli enti sportivi affilianti. Confermato l’aumento a 24 ore settimanali dell’ammontare dell’impegno al di sotto del quale la prestazione lavorativa si presume di collaborazione coordinata e continuativa.
Gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali dovuti per lavoro sportivo inquadrato come collaborazione coordinata e continuativa relativi ai periodi luglio – settembre 2023 potranno aver luogo entro il 31 ottobre di quest’anno.
Si conferma che ai lavoratori sportivi che conseguono proventi inferiori ai cinquemila euro si applicano, ai fini della sicurezza, le norme previste per i lavoratori autonomi.
Alle collaborazioni coordinate e continuative sportive dilettantistiche non si applica il premio Inail.
E’ stato stanziato un contributo in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche che hanno “conseguito ricavi di qualsiasi natura non superiori a euro 100.000” a fronte dei versamenti previdenziali cui sono state tenute relativi ai compensi del periodo luglio / novembre 2023. Il contributo è subordinato alla disciplina degli aiuti di Stato e sarà erogato con modalità che saranno stabilite con apposito decreto.
Il contributo non costituirà reddito per l’ente sportivo che lo avrà percepito e non inciderà sul rapporto tra attività principale e attività secondarie e strumentali.
Non si possono nascondere le perplessità sul “come”, in special modo per le associazioni non tenute alla approvazione di un bilancio secondo i criteri previsti dal codice civile, sarà possibile verificare la sussistenza dei requisiti indicati nella norma.
Gli importi inferiori agli 85.000 euro per percettore non saranno gravati da Irap. Non potranno rientrare nella fattispecie delle collaborazioni amministrativo – gestionali quelle poste in essere da soggetti che svolgono tale attività iscritti ad albi professionali.
Viene istituito un osservatorio nazionale sul lavoro sportivo che valuterà le problematiche che deriveranno dalla entrata in vigore della riforma.
Importante intervento di modifica viene attuato al decreto n. 38 in materia di realizzazione e gestione di nuovi impianti sportivi.
Il dipartimento potrà iscrivere al Registro anche enti che praticano discipline sportive non riconosciute dal Coni e che ne posseggano i requisiti previsti dall’art. 6 del decreto n. 36/21.
Viene introdotto l’obbligo del deposito al Ras di atto costitutivo e statuto. Si conferma l’abolizione del modello EAS per le sportive.
Viene modificata la procedura per l’ottenimento della personalità giuridica tramite il Registro introducendo l’obbligo di un patrimonio minimo pari a euro 10.000.
– a cura dello Studio Martinelli – Rogolino – Giancola –