Circolare n. 11A/2023
Oggetto : Disposizioni urgenti in materia di sport – D.L. n. 75 del 22 giugno 2023 n. 75
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 144 del 22.06.2023) il testo del D.L. 75/2023, che apporta modifiche anche alla disciplina sportiva nel capo III – artt. 33 ss.
Seguono le disposizioni più rilevanti per lo sport.
L’art. 33 D.L. 75/2023 interviene sulle plusvalenze modificando l’articolo 86, comma 4 del DPR 917/1986 (TUIR) secondo il quale le stesse concorrono a formare il reddito nell’esercizio in cui sono state realizzate oppure, per le società sportive professionistiche, in caso di beni posseduti per almeno due anni, in quote costanti nell’esercizio stesso e fino ad un massimo di quattro esercizi complessivi successivi.
Inoltre, viene aggiunto un ulteriore periodo a mente del quale le plusvalenze realizzate mediante la cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta nelle società sportive professionistiche, concorrono a formare il reddito in quote costanti nell’esercizio stesso e fino a massimo quattro esercizi successivi, nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro; la residua parte della plusvalenza concorre a formare il reddito nell’esercizio in cui è stata realizzata.
L’art. 34 D.L. 75/2023, interviene in tema di giustizia sportiva.
In particolare, nei giudizi dinanzi alla giustizia sportiva per l’impugnazione di sanzioni che hanno l’effetto di mutare la classifica finale delle competizioni a squadre (definita sulla base dei risultati dei singoli incontri), il CONI, le FSN e le DSA, sono tenuti a prevedere l’applicazione della penalità soltanto una volta esauriti tutti i gradi della giustizia sportiva e sopravvenuto il giudicato e comunque prima della scadenza del termine per l’iscrizione al campionato successivo a quello sulla cui classifica va a incidere la penalizzazione secondo i principi dell’equa competizione, della tempestività delle decisioni e del giusto processo.
Sono escluse le sanzioni inflitte per i procedimenti che derivano dal mancato pagamento degli emolumenti, delle imposte e contributi riferiti ai rapporti di lavoro. A tal fine, il CONI è tenuto entro 30 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento, ad emanare apposita normativa di attuazione cui le FSN/DSA devono adeguarsi (modifica statuto e regolamentazione) nei successivi 45 gg, per non incorrere nella nomina di un commissario ad acta ad opera del CONI stesso.
Per le Società professionistiche, l’art. 36 D.L. 75/2023, inserisce un nuovo comma (10 bis) all’art. 13 D.Lgs. 36/2021 che onera le stesse a sottoporsi a controlli periodici stabiliti dalle FSN secondo apposite direttive del CONI, orientati a verificarne l’equilibrio economico e finanziario per garantirne l’iscrizione ai prossimi campionati sportivi, il regolare svolgimento degli stessi e l’equa competizione.
L’art. 37 D.L. 75/2023, proroga il credito di imposta anche per gli investimenti pubblicitari di almeno 10.000,00 Euro, diretto a leghe, società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche, con ricavi a titolo di corrispettivi di cessione di beni/prestazione di servizi/cessione di azioni o quote (art. 85 co.1, lettere a) e b) DPR 917/1986) almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro., conseguiti nel 2022 e prodotti in Italia.
Fanno eccezione le società e associazioni sportive costituite a partire dall’anno 2022, per le quali opera soltanto la soglia dell’investimento complessivo minimo non inferiore a 10.000 euro.
Per accedere al credito le società sportive professionistiche e le società e associazioni sportive dilettantistiche sono tenute a certificare lo svolgimento dell’attività sportiva giovanile.
L’art. 41 D.L. 75/2023, da ultimo, modifica parzialmente l’eliminazione del vincolo sportivo (art. 31 D.Lgs. 36/2021):a decorrere dal 1 Luglio 2023, per gli atleti che praticano discipline sportive dilettantistiche, è facoltà per le FSN/DSA contemplare, in deroga alla disciplina ordinaria, un tesseramento soggetto a vincolo per una durata massima di due anni.
A tal fine le FSN/DSA con propri regolamenti prevedono le modalità e le condizioni per i trasferimenti degli atleti dei vivai giovanili determinando gli eventuali premi di formazione tecnica attenendosi ai criteri stabiliti dall’articolo 31, comma 3, D.Lgs. 36/2021.
– a cura dello Studio Martinelli – Rogolino – Giancola –