OGGETTO: Ministero della Difesa- Parametri per il rilascio delle autorizzazioni ai pubblici dipendenti – Circolare applicativa
Il Vice-Direttore Generale – Direzione Generale per il personale militare, ha diffuso la circolare con le linee guida del Ministero della Difesa per armonizzare la disciplina delle autorizzazioni delle forze armate e personale militare allo svolgimento dell’attività di lavoro sportivo.
AMBITO SOGGETTIVO
Le disposizioni si applicano a tutto il personale militare in servizio, ad eccezione degli appartenenti al ruolo degli Appuntati e dei Carabinieri, per i quali è competente il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.
AMBITO OGGETTIVO
Il personale militare in servizio può iniziare a svolgere l’attività di “lavoratore sportivo” solo una volta ricevuta l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 25 comma 6 Decreto Legislativo n. 36/2021, della Direzione Generale del personale militare, che la rilascia o la rigetta entro 30 giorni dalla ricezione della domanda.
Decorso tale termine, se la stessa non viene rilasciata/negata con provvedimento espresso, l’autorizzazione si ritiene concessa.
Per la concessione dell’autorizzazione, è necessaria la presenza congiunta dei seguenti requisiti che devono permanere per tutto il corso dell’attività
sportiva:
a. assenza di cause di incompatibilità di diritto, idonee ad ostacolare l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.
b. assenza di conflitto di interessi in relazione all’incarico assegnato nell’ambito dell’Amministrazione Difesa;
c. l’attività di lavoro sportivo autorizzata deve essere svolta al di fuori dell’orario di servizio e non deve pregiudicare il regolare svolgimento del servizio né intaccare l’indipendenza del militare, esponendo l’Amministrazione al rischio di comportamenti che non siano funzionali al perseguimento dei canoni di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa;
d. la prestazione di lavoro sportivo non deve rivestire carattere di prevalenza in relazione al tempo e alla durata (si considera prevalente l’attività che impegna il militare per un tempo superiore al 50% dell’orario di servizio settimanale stabilito).
INCOMPATIBILITÀ
La circolare indica espressamente le cause di incompatibilità con il lavoro sportivo nelle forme di:
a. contratto di lavoro subordinato.
b. contratto di lavoro co.co.co. superiore alle ventiquattro ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive.
c. apertura di partita I.V.A.
PROCEDURA
L’istanza va presentata su carta semplice dal dipendente interessato ed indirizzata alla Direzione Generale per il Personale Militare, corredata della dichiarazione probatoria (fac-simile che si allega) rilasciata dal datore di lavoro sportivo (Federazione, Associazione, Società, Ente etc.) in favore del quale il militare intende prestare la propria attività.
Dall’istanza e dalla documentazione probatoria deve risultare in particolare:
– la natura e le caratteristiche del contratto di lavoro;
– i limiti temporali dell’attività (data inizio e data fine);
– l’impegno (durata massima della singola prestazione, numero massimo di prestazioni settimanali);
– l’importo lordo, previsto o presunto, totale per l’intero periodo dell’autorizzazione.
Il Comando di Corpo del richiedente provvederà a:
– istruire la pratica, corredando l’istanza esclusivamente con il parere espresso dal Comandante di Corpo (fac-simile in Allegato);
– verificare la correttezza formale e sostanziale dell’istanza e della documentazione probatoria allegata, secondo le disposizioni della presente circolare;
– inviare la pratica per competenza alla Direzione Generale per il Personale Militare I Reparto – Divisione per via telematica (persomil@postacert.difesa.it) esclusivamente in formato pdf, possibilmente in file unico, avendo cura di indicare nell’oggetto anche grado, cognome e nome dell’interessato, anticipandola alla seguente email: r1d3s5@persomil.difesa.it;
– notificare all’interessato il parere espresso nonché l’avvenuta trasmissione dell’istanza alla Direzione Generale.
Dalla ricezione dell’istanza iniziano a decorrere i 30 gg per il c.d. “silenzio-assenso” con la possibilità di notificare altresì un preavviso di rigetto all’interessato nel caso in cui la Direzione Generale dovesse ravvisare dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda da notificarsi all’interessato che, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla notifica, ha facoltà di presentare per iscritto le proprie osservazioni.
ATTIVITÀ CHE NON NECESSITANO DI AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE
Sono escluse dalla procedura:
a. le attività sportiva istituzionale espletata dal personale militare in servizio presso i Gruppi sportivi militari.
b. gli incarichi conferiti dall’amministrazione di appartenenza per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso al di fuori del normale trattamento stipendiale. In tali incarichi rientrano anche le attività svolte in esecuzione di convenzioni, protocolli d’intesa, accordi etc. stipulati dall’amministrazione di appartenenza con soggetti pubblici o privati.
c. le prestazioni sportive a titolo gratuito dei “volontari” che vanno comunque svolte fuori dall’orario di servizio, fatti salvi gli obblighi istituzionali, previa comunicazione (fac-simile Allegato) al Comandante di Corpo, corredata della dichiarazione probatoria (fac-simile in Allegato) rilasciata dal soggetto individuale o collettivo (Associazione, Società, Ente etc.) in favore del quale il militare intende prestare la propria attività.
In allegato la circolare in commento e tutti i modelli richiamati estratte dal sito:
https://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DG/PERSOMIL/Circolari/Pagine/CIRCOLARE_APPLICATIVA_LAVORO_SPORTIVO_EXTRAPROFESSIONALE.aspx
– a cura dello Studio Martinelli – Rogolino – Giancola –