OGGETTO: Parametri per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di attività di lavoro sportivo retribuita al personale delle amministrazioni – DECRETO 10 novembre 2023
In attuazione dell’art. 25 comma 6 D.Lgs. 36/2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.296 del 20-12-2023), il Decreto che individua i parametri sulla base dei quali le amministrazioni pubbliche valutano le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di lavoro sportivo retribuita dei dipendenti pubblici.
I requisiti per ottenere l’autorizzazione sono i seguenti (art. 2 D.M.10.11.2023):
a) assenza di cause di incompatibilità di diritto, idonee ad ostacolare l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente, tenendo conto sia della qualifica, che della posizione professionale e le attività assegnategli;
b) insussistenza di conflitto di interessi rispetto l’attività lavorativa pubblica svolta.
Entrambi i requisiti sono previsti congiuntamente e per tutta la durata del rapporto di lavoro sportivo (art. 2 comma 5 D.M. 10.11.2023).
Inoltre, il comma 2 dell’art. 2 D.M. 10.11.2023 precisa ulteriormente che l’attività di lavoro sportivo una volta autorizzata debba essere svolta al di fuori dell’orario di lavoro e oltre a non pregiudicare il regolare svolgimento del servizio o dell’ufficio pubblico, non deve intaccare l’indipendenza del lavoratore, tanto meno esporre l’amministrazione al rischio di comportamenti che non siano funzionali al perseguimento dei canoni di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa.
La verifica dei suddetti requisiti è prevista altresì per i pubblici dipendenti che lavorano a contatto con il pubblico, il cui operato non deve compromettere il regolare ed ordinato svolgimento del servizio.
Inoltre, per i pubblici dipendenti impiegati a tempo pieno è obbligatorio verificare che la prestazione di lavoro sportivo non rivesta carattere di prevalenza in relazione al tempo e alla durata, precisando come si intenda tale l’attività che impegni il dipendente per un tempo superiore al 50% dell’orario di lavoro settimanale stabilito dal contratto collettivo nazionale di riferimento.
– a cura dello Studio Martinelli – Rogolino – Giancola –