OGGETTO: RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL LAVORATORE SPORTIVO – REQUISITI PER LA DEDUCIBILITA’ E LA NEUTRALITA’ FISCALE
La legge 207/2024 (c.d. “Legge di Bilancio”) introduce novità in tema di spese di trasferta anticipate dal lavoratore, che interessano sia i redditi di lavoro dipendente, ivi compresi i redditi assimilati a questi ultimi come le collaborazioni coordinate e continuative, che i redditi di lavoro autonomo.
La novità riguarda, dunque, sia i contratti di lavoro sportivo che i contratti di lavoro “ordinario”, sottoscritti tra le ASD/SSD ed il lavoratore, che prevedano il rimborso delle spese documentate in favore dei propri tecnici, atleti, istruttori, direttori, accompagnatori ecc., in occasione delle trasferte fuori il comune di domicilio.
Nel dettaglio, a partire dal 1° gennaio 2025, le spese di trasferta sostenute dal lavoratore (nello specifico: vitto, alloggio, viaggio, trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea) non concorrono alla formazione del reddito del medesimo e possono beneficiare della deducibilità IRES/IRPEF/IRAP in favore delle imprese e del datore di lavoro in generale nei limiti di legge, a condizione che:
• si tratti di spese documentate (es. fattura o altro documento fiscale; ricevuta del pagamento tracciabile come nel caso di scontrino, pos, indicazione del metodo di pagamento sulla fattura, copia e/c carta credito, ecc);
• si tratti di spese assolte con metodi tracciabili, ossia attraverso il versamento bancario o postale ed altri sistemi di pagamento tracciabili previsti dall’art. 23 D.Lgs. 241/1997 (Carte di credito; Carte di debito (bancomat); Carte prepagate; Assegni bancari e circolari; App di pagamento via smartphone collegate a IBAN; Telepedaggio collegato a IBAN).
L’omesso pagamento delle spese documentate con metodi tracciabili determina da un lato l’assoggettamento del rimborso spese alle ritenute fiscali e previdenziali, dall’altro l’indeducibilità della spesa per la stessa ASD/SSD che eroga il rimborso.