OGGETTO: OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELLA PEC ANCHE PER GLI AMMINISTRATORI DELLE SSD E DELLE IMPRESE SOCIALI – TRASFORMAZIONE DA ASD A SSD
Anche gli amministratori delle società (sia di persone che di capitali) neocostituite che presentano domanda di prima iscrizione al registro delle imprese dal 1° gennaio 2025, devono dotarsi della casella di posta elettronica certificata (Pec) personale da comunicare al Registro delle imprese (art. 1 co. 860 legge 207/2024 c.d. “legge di Bilancio 2025” che integra l’articolo 5 del d.lgs. 179/2012).
Ai fini dell’applicazione dell’obbligo, alla costituzione si intende equiparata la trasformazione in società di capitali: pertanto la comunicazione della Pec è necessaria ai fini dell’iscrizione, anche per la S.S.D. trasformata da A.S.D. a decorrere dal 1° gennaio 2025.
L’omessa comunicazione dell’indirizzo Pec sospende la procedura di
iscrizione al Registro delle imprese, fino a che non pervenga la comunicazione del
domicilio richiesto.
L’obbligo riguarda le persone fisiche, ossia gli amministratori unici ed i consiglieri di amministrazione di tutte le società, ivi comprese le SSD nella forma di società di capitali e le cooperative (art. 6 co. 1 lett. c) d.lgs. 36/2021), nonché le imprese sociali del Terzo Settore.
L’adempimento si aggiunge a quello già previsto per ogni impresa iscritta al Registro delle imprese (sia societaria che individuale), tenuta ad eleggere il domicilio digitale attraverso la comunicazione al Registro delle imprese del proprio indirizzo Pec.
L’elezione del domicilio digitale, da tenere aggiornato, è necessaria per ricevere ed inviare atti con pieno valore legale.
La nuova disposizione per gli amministratori sembra limitata solo alle società neo-costituite al 2025 poiché, nel caso di imprese già costituite alla data del 1° gennaio 2025, non prevede un termine perentorio per gli amministratori già insediati, per comunicare o aggiornare la Pec, né prevede dunque la relativa sanzione nel caso di omesso adempimento nel termine di legge.