OGGETTO: CONCESSIONE PALASPORT – SERVIZI COMPLESSI – ESENZIONE IVA
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 2/2025, nega l’applicazione dell’esenzione Iva (ex art. 36 bis d.l. 75/2023) sui corrispettivi versati da una A.S.D., militante nel campionato nazionale A/2 di basket, in favore del Comune per l’uso del Palasport detenuto a titolo di concessione onerosa, qualificando la prestazione oggetto della concessione di natura “complessa”, quindi non prettamente sportiva.
Nel dettaglio la concessione prevede l’affidamento alla A.S.D. beneficiaria della gestione del Palasport, unitamente ad una serie di servizi collaterali a carico della A.S.D. (custodia, pulizia, piccola manutenzione), tra cui la facoltà riconosciuta alla A.S.D. stessa di effettuare pubblicità commerciale in occasione delle competizioni sportive stesse all’interno del Palasport.
Per la A.S.D. istante, l’uso del Palasport risulta strettamente funzionale e strumentale agli allenamenti ed anzi essenziali per il corretto svolgimento delle gare e competizioni sportive in A/2 per cui il corrispettivo per l’utilizzo dovrebbe beneficiare dell’esenzione ai fini Iva.
L’agenzia delle entrate perviene a due conclusioni:
1) dal punto di vista soggettivo, l’esenzione Iva è applicabile alle prestazioni connesse a quelle sportive effettuate dagli “organismi senza fine di lucro” ossia tutti gli enti non commerciali che promuovono lo sport, a prescindere dalla veste sociale: godono quindi dell’esenzione non solo le A.S.D./S.S.D. (comprese quelle del Terzo Settore) di cui all’art. 6 d.lgs. 36/2021, ma anche gli enti pubblici senza scopo di lucro che promuovono lo sport, Comune compreso. In sostanza, in astratto il Comune ben potrebbe emettere fattura esente Iva alla A.S.D.
2) Dal punto di vista oggettivo, l’Agenzia delle Entrate interpreta in maniera restrittiva il concetto di “prestazioni connesse alla pratica dello sport” ed esclude espressamente alcuni servizi accessori o facoltà concesse alla A.S.D. non strettamente necessarie per lo sport, come l’attività promo-pubblicitaria o la sponsorizzazione.
Nelle attività che generano ricavi, come la sponsorizzazione appunto, la diretta beneficiaria è la A.S.D. stessa e non “le persone che esercitano lo sport” che, per espressa disposizione di legge, sono i destinatari diretti dell’esenzione stessa, concepita per agevolare la pratica sportiva tra le persone fisiche-consumatori e non il fornitore del servizio da sottoporre (o meno) ad Iva.
Lo stesso potrebbe dirsi nel caso in cui la gestione o l’uso di un Palasport preveda facoltà di vendita di biglietti in occasione delle competizioni ivi disputate: detta concessione non si limita al mero utilizzo del Palasport per fare sport, ma determina un valore economico aggiunto per la A.S.D. che rende la prestazione oggetto della concessione di “natura complessa”.
Secondo la tesi dell’Agenzia delle Entrate, per beneficiare dell’esenzione bisogna circoscrivere l’attività della A.S.D. alla mera gestione dell’impianto sportivo ed alla cura dello sport, ricomprendendo nel servizio solo quelle prestazioni essenziali agli allenamenti ed alle gare e competizioni, come ad esempio la manutenzione e la pulizia dell’impianto stesso, non la facoltà di apporre cartelloni pubblicitari o banner digitali degli sponsor.