OGGETTO: Discipline sportive non riconosciute – istanza di riconoscimento ed iscrizione al RAS – art. 5 d.lgs. 39/2021 – indicazioni operative
Con comunicato ufficiale, il Dipartimento per lo Sport fornisce le indicazioni operative, che integrano le disposizioni dell’art. 6 n. 2) lett. del “Nuovo Regolamento di attuazione del Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche”, per chiedere ed ottenere il riconoscimento sportivo, ai sensi dell’art. 5 d.lgs. 39/2021, anche di quelle discipline ad oggi non contemplate nell’elenco delle discipline sportive riconosciute.
L’istanza di riconoscimento della natura sportiva può essere proposta dagli Enti di Promozione Sportiva (modello B) o dalle ASD/SSD (modello A), dotati dei seguenti requisiti:
1) domanda di riconoscimento presentata dalle ASD/SSD (cui sono equiparate le Polisportive)
Requisito soggettivo: possono presentare domanda di riconoscimento almeno cento ASD/SSD che operino in almeno cinque Regioni oppure che abbiano un numero di iscritti non inferiore a diecimila.
Requisito oggettivo: l’attività svolta deve contenere tutte le caratteristiche della definizione di sport di cui all’art. 2 nn) d.lgs. 36/2021 ossia: deve consistere in qualsiasi forma di attività fisica, governata da regole, finalizzata al miglioramento fisico o psichico, lo sviluppo delle relazioni sociali, l’ottenimento di risultati in qualsiasi competizione, attraverso la partecipazione organizzata o non organizzata.
2) domanda di riconoscimento presentata da uno o più Enti di Promozione Sportiva
Requisito soggettivo: possono presentare domanda di riconoscimento uno o più Enti di Promozione Sportiva per conto di almeno cinquanta ASD/SSD affilianti e con un numero di iscritti non inferiore a cinquemila.
Requisito oggettivo: l’EPS istante deve dichiarare che tutte le ASD/SSD per conto delle quali sottoscrive la richiesta praticano in via prevalente la disciplina che si intende riconoscere.
Anche in questo caso l’attività contenere tutte le caratteristiche della definizione di sport di cui all’art. 2 nn) d.lgs. 36/2021 ossia: deve consistere in qualsiasi forma di attività fisica, governata da regole, finalizzata al miglioramento fisico o psichico, lo sviluppo delle relazioni sociali, l’ottenimento di risultati in qualsiasi competizione, attraverso la partecipazione organizzata o non organizzata.
La procedura è unica:
La domanda va indirizzata al Dipartimento per lo Sport a mezzo Pec (ufficiosport@pec.governo.it) attraverso la compilazione del modulo A allegato al comunicato per le ASD/SSD (ipotesi n. 1) e del modulo B per gli Enti di Promozione Sportiva (ipotesi n. 2), compilati e sottoscritti a cura del legale rappresentante.
La procedura è complessa ed avviene in contraddittorio tra il Dipartimento per lo Sport ed il CONI/CIP.
Preliminarmente, il Dipartimento per lo Sport verifica la presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi dichiarati dall’interessato e può chiedere all’istante integrazioni o informazioni ulteriori: se entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione non perviene il provvedimento la richiesta di riconoscimento si intende rigettata (silenzio-dissenso).
Se la verifica preliminare ha esito positivo, invece, il Dipartimento per lo Sport procede all’acquisizione del parere del CONI/CIP su eventuali aspetti tecnici, prima di procedere alla proposta di riconoscimento della natura sportiva della disciplina interessata.
Prima di formalizzare la procedura di riconoscimento, infatti, è obbligatorio il parere del CONI/CIP circa l’affinità e l’assimilabilità della disciplina proposta rispetto le altre discipline sportive già riconosciute dal CONI/CIP: in assenza di riscontro entro sessanta giorni dalla richiesta del parere a cura del Dipartimento per lo Sport, il parere del CONI/CIP si intende negato.
Il Dipartimento per lo Sport deve comunicare il diniego all’istante che deve essere motivato.
Se invece il parere viene reso dal CONI/CIP entro sessanta giorni dalla richiesta, la natura sportiva della disciplina proposta si intende riconosciuta ed il Dipartimento per lo Sport pubblica sul sito istituzionale la comunicazione dell’esito positivo della verifica della natura sportiva della disciplina interessata e richiede l’aggiornamento annuale dell’elenco delle discipline sportive.
Dalla data della pubblicazione del riconoscimento sportivo gli enti sportivi che promuovono quella disciplina potranno presentare per il tramite degli Enti di Promozione Sportiva affilianti, la domanda di iscrizione telematica al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche RAS (art. 6 d.lgs. 39/2021 ed art. 6 “Nuovo Regolamento di attuazione del Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche”).
In conclusione, discipline come il pilates, il crossFit, i tessuti aerei ed anche gli e-sport, potranno valutare la domanda per il riconoscimento sportivo.
L’iscrizione al RAS determina il riconoscimento dell’ente ai fini sportivi, quindi l’accesso alla normativa fiscale di favore ed ai contributi erogati.
Si tratta di un passo in avanti, verso il superamento del tradizionale elenco esclusivo delle discipline riconosciute dal CONI/CIP e recepite nell’allegato 1 del “Nuovo Regolamento di attuazione del Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche”.
Alcune riflessioni per concludere.
Dalla comunicazione del Dipartimento dello Sport resta il dubbio se il parere del CONI/CIP sia vincolante per il Dipartimento per lo Sport ai fin del riconoscimento sportivo.
Inoltre, non sono espressamente indicate le modalità di impugnazione dell’eventuale diniego.
Qui di seguito si indica il link per scaricare i moduli:
https://www.sport.governo.it/it/attivita-nazionale/riconoscimento-naturasportiva-delle-attivita-che-non-rientrano-tra-quelle-svolte-nell-ambito-di-fsndsa-o-eps-riconosciute-da-coni-e-cip/ministro-abodi-annuncia-a-eps-novitaper-il-riconoscimento-della-natura-sportiva-delle-attivita/