Le nuove disposizioni dell’art. 116 co. 8 ss l. 388/2000 aggiornato dall’art. 30 d.l. 19/2024, incentivano la regolarizzazione spontanea delle posizioni contributive.
La regolarizzazione avviene col c.d. “ravvedimento operoso” spontaneo, ossia prima di qualsiasi controllo formale prima dell’Ufficio accertatore, ammesso sia per eventuali evasioni/omissioni dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all’Inps (circolare n. 90/2024), che di eventuali premi assicurativi non versati all’ Inail (circolare 31/2024).
Per i contributi dovuti e non assolti, correlati a obblighi di denuncia riferiti a periodi di competenza decorrenti dal 1° settembre 2024, il riversamento spontaneo va effettuato, in unica soluzione, entro 120 giorni che decorrono dalla scadenza di legge dell’adempimento che si intende regolarizzare, senza l’applicazione della maggiorazione di 5,5 punti del tasso ufficiale di riferimento.
Alla luce di ciò, le ASD/SSD che si avvalgono di collaboratori sportivi continuati e continuativi iscritti alla Gestione Separata INPS e percettori di reddito annuale che supera i 5.000,00 Euro, possono sanare eventuali omessi versamenti dei contributi previdenziali.
L’importo va calcolato sul compenso percepito dal lavoratore sportivo o dal co.co.co. amministativo-gestionale dall’agosto 2024, e va versato con F24 entro 120 giorni che decorrono dalla data di scadenza del pagamento.
La norma vale anche per il futuro e pertanto in caso di mancato versamento dei contributi o di premio INAIL (quest’ultimo riferito ai co.co.co. amministrativo-gestionali e lavoratori subordinati in genere) sarà possibile provvedere con il riversamento spontaneo.
Il pagamento dei contributi entro 120 giorni dalla scadenza è previsto “in unica soluzione”, ma può effettuarsi anche con versamenti plurimi in date
differenti, purchè l’intera contribuzione dovuta venga versata nel limite dei 120 giorni dalla data di scadenza legale.