Oggetto: conversione in legge con modifiche del D.L. 71/2024 “Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità e per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e in materia di Università e ricerca”
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU n. 177 del 30.07.2024), il testo della Legge 106/2024 che converte con modifiche il D.L. 71/2024.
LEGGE 29 luglio 2024, n. 106 – Normativa Analizziamo la parte del capo I (artt. da 1 a 5) dedicato allo sport ed al lavoro sportivo.
Per quanto qui di interesse:
Articolo 1 – Statuti Federali – modifica all’art. 16 co. 2 d.lgs. 242/1999
Viene integrato il testo originario del D.L. 71/2024: rimane fermo l’obbligo di inserire negli statuti di FSN/DSA/EPS la preclusione all’elettorato passivo dei soli presidenti nazionali e regionali, che viene estesa agli Statuti delle rispettive strutture territoriali regionali, anche paralimpiche. La preclusione prevede, nel dettaglio, che per i presidenti nazionali e regionali con candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, è necessario ottenere i 2/3 dei voti validi dei voti espressi alla prima votazione. In caso contrario sussiste ipotesi di incandidabilità del medesimo presidente, pertanto dovrà essere riconvocata l’assemblea elettiva escludendo la candidatura del Presidente uscente.
Si considera rilevante ai fini del computo, il mandato di durata pari o superiore a 2 anni ed 1 giorno.
In caso di dimissioni o commissariamento, il mandato, anche se inferiore a 2 anni ed 1 giorno, viene comunque computato (relativamente ai tre mandati consecutivi). Quindi anche l’ipotesi del commissariamento, come le dimissioni, non interrompe la continuità dei mandati ai fini di calcolarne la consecutività.
È confermato che in caso di più candidati oltre il Presidente non è ammissibile il ballottaggio, bensì resta l’obbligo di indire nuove assemblee elettive per l’elezione del nuovo Presidente ed in tal caso anche dei membri degli organi direttivi, rimanendo in tal caso in carica il Presidente e l’organo direttivo uscente per svolgere l’ordinaria amministrazione e per la convocazione immediata della nuova assemblea elettiva.
Articolo 3
Lavoro sportivo e Pubblico Dipendente – modifiche all’art. 36 co. 6 d.lgs. 36/2021
È confermato che dal 31 maggio 2024, per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche che siano altresì lavoratori sportivi, percettori di reddito sportivo annuale sotto la soglia di 5.000,00 Euro, è sufficiente la comunicazione preventiva all’Amministrazione di appartenenza, purché le prestazioni sportive vengano eseguite fuori dall’orario di lavoro e fatti salvi gli obblighi di servizio.
Rimane ferma, dunque, l’autorizzazione necessaria a svolgere incarichi retribuiti di natura sportiva, solo per i pubblici dipendenti percettori di un compenso superiore i 5.000,00 Euro l’anno.
La semplificazione viene coordinata anche con il d.lgs. 165/2001 in tema di pubblico impiego.
Per i lavoratori sportivi, il reddito percepito al di sotto della soglia annua dei 5.000,00 Euro, non integra più ipotesi di incompatibilità con la prestazione svolta presso l’Amministrazione di appartenenza, ai sensi del novellato art. 53 d.lgs. 165/2001.
Tuttavia, ai sensi del novellato co. 11 art. 53 d.lgs. 165/2001, in caso prestazioni di lavoro sportivo retribuite al di sotto della soglia suddetta, l’ente che si avvale del dipendente pubblico come lavoratore sportivo è tenuto a comunicare l’importo complessivo corrisposto all’Amministrazione di appartenenza, entro i trenta giorni successivi alla fine di ciascun anno di riferimento, in un’unica soluzione, ovvero alla cessazione del relativo rapporto di lavoro se intervenuta precedentemente.
Qualificazione dei redditi di lavoro sportivo – modifiche all’art. 53 co. 2 TUIR
I redditi da lavoro sportivo ricevuti a titolo per prestazione occasionale, senza vincolo di subordinazione e diversi dal co.co.co, non si considerano più assimilati ex lege ai redditi da lavoro autonomo (art. 53 co. 2 lett. a) TUIR che viene abrogato e tornano ad essere considerati redditi diversi ai sensi dell’art. 67 lett. l) TUIR.
Rimborsi ai volontari – modifiche all’art. 29 comma 2 d.lgs. 36/2021
È confermato che dal 31 maggio 2024 non è più possibile erogare rimborsi spese autocertificati fino ad € 150,00 mensili, oramai abrogati.
Dall’anzidetta data, resta ferma la disciplina del D.L. 71/2024, ossia la facoltà di erogare ai volontari sportivi i rimborsi c.d. “forfettari” diversi rispetto i rimborsi c.d. “a piè di lista”.
I rimborsi forfettari sono ora riconosciuti entro la soglia di € 400,00 mensili, per le spese sostenute dal volontario, anche nel proprio comune di residenza, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi “ufficiali”, ossia riconosciuti dalle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, dagli Enti di promozione sportiva – anche paralimpici, dal CONI/CIP, da Sport e Salute spa a condizione che questi ultimi “deliberino sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso“.
In sintesi affinché siano erogabili i rimborsi forfettari, occorre che siano soddisfatti cumulativamente i seguenti 2 requisiti:
1. le manifestazioni ed eventi sportivi devono essere riconosciuti dalle FSN/DSA/EPS/CONI/CIP/Sport e Salute spa (quindi non per qualsiasi attività che il volontario svolge quotidianamente per le ASD/SSD). In sostanza la legge esclude le ASD/SSD dalla facoltà di deliberare sulla tipologia di rimborsi.
2. FSN/DSA/EPS/CONI/CIP/Sport e Salute spa individuino, con proprie deliberazioni le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso
A seguito dell’avvenuto rimborso spese forfettario, le ASD/SSD eroganti sono tenuti a comunicare i nominativi dei volontari sportivi che ricevono i rimborsi forfettari e l’importo corrisposto a ciascuno attraverso il RASD, in apposita sezione del Registro stesso, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo.
A partire dal 31 maggio 2024, i rimborsi forfettari non concorrono a formare il reddito del volontario percipiente, ma detti rimborsi concorrono al calcolo per la verifica del superamento delle soglie di € 5.000,00 rispetto ai contributi previdenziali e di € 15.000,00 ai fini fiscali.
Alla luce di quanto appena riferito, l’attestazione ai sensi dell’art. 36 comma 6-bis d.lgs. 36/2021 che ogni lavoratore sportivo consegna mensilmente alle ASD/SSD attestante i compensi sportivi già ricevuti, andrà integrata con gli eventuali importi mensili che ciascun lavoratore sportivo riceve da altre ASD/SSD a titolo di rimborso spese forfettarie qualora svolga l’attività di volontario in altri enti sportivi.