OGGETTO: Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 215/2023, recante “disposizioni urgenti in materia di termini normativi”
E’ stato pubblicato il testo del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 coordinato con la legge di conversione 23 febbraio 2024, n. 18 (G.U. Serie Generale n. 49 del 28.02.2024) recante: “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.” (cd “Decreto Milleproroghe”).
Qui il link : Gazzetta Ufficiale
Nello specifico, il testo emendato introduce le seguenti novità per gli Enti non commerciali
ENTI DEL TERZO SETTORE
1) Articolo 3 comma 12 sexies (Esenzione IVA per enti del Terzo Settore)
Modifica il comma 683, art. 1 L.234/2021 laddove proroga (dal 1° luglio 2024) al 1° gennaio 2025, il termine a decorrere dal quale sarà operativo il comma 15-quater art. 5 d. l. 146/2021 che interviene sugli artt. 4 e 10 DPR 633/1972 e novella il regime IVA applicabile, tra l’altro, alle prestazioni di servizi e le cessioni di beni strettamente connesse ed effettuate in conformità alle finalità istituzionali, ad opera di associazioni assistenziali, culturali, di promozione sociale, dietro pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari, versati dai propri rispettivi soci, associati, partecipanti e tesserati, anche di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale.
In sostanza, viene mantenuto per tutto l’anno di imposta 2024 il regime di “esclusione Iva” ed il passaggio al regime di “esenzione dall’Iva”, viene posticipato per l’anno di imposta 2025.
ENTI SPORTIVI
2) Articolo 14 comma 2 bis (Lavoro sportivo – Adempimenti direttori di gara)
Il comma 2-bis, novella il comma 6-quater dell’articolo 25 d.lgs. 36/2021, posticipando il termine ultimo per l’adempimento delle comunicazioni ai centri per l’impiego dei lavoratori sportivi indicati al comma 6-bis (direttori di gara e soggetti similari), in sede di prima applicazione per il periodo che va da luglio a dicembre 2023, dal 30 gennaio 2024 al 31 marzo 2024, senza incorrere in sanzioni.
Parimenti, viene soppresso l’ultimo capoverso dell’art. 25 comma 6 quater d.lgs. 36/2021, che prevede l’obbligo di assolvere alle stesse comunicazioni anzidette, attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, dei soggetti convocati e dei relativi compensi agli stessi riconosciuti, con esclusivo riferimento a quelle relative al periodo luglio-dicembre 2023, entro e non oltre il 30 gennaio 2024.
3) Articolo 14 comma 2 ter (Lavoro sportivo – diritto di opzione ex ENPALS)
Il comma 2-ter, modifica l’articolo 35, comma 3, secondo periodo d.lgs.36/2021, in materia di regime previdenziale di figure professionali sportive (istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, direttori tecnici, ed istruttori presso società sportive di cui ai punti n. 20 e n. 22 DM 15 marzo 2005) che risultino già iscritte presso il Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo.
Nello specifico la disposizione differisce dal 1° gennaio al 30 giugno 2024 il termine finale per l’esercizio del diritto di optare per il mantenimento del regime previdenziale già in godimento, rispetto al quello previsto dall’art. 35 d.lgs. 36/2021.
4) Articolo 14 comma 2 quater (Premi)
Il comma 2-quater esclude dal campo di applicazione delle ritenute alla fonte del 20 per cento previste dall’articolo 30, secondo comma DPR n. 600/1973, le somme percepite a titolo di premio ex art. 36, comma 6-quater, del d.lgs. n. 36/2021 entro la soglia di Euro 300,00, versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche: a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame e fino al 31 dicembre 2024.
La disposizione precisa, inoltre, che qualora l’ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d’imposta al medesimo soggetto superi l’importo di Euro 300,00 lo stesso è assoggettato interamente a ritenuta.
Al riguardo, sorgono i primi dubbi interpretativi della esenzione: non è chiaro se il computo dei 300,00 euro vada calcolato in base al percettore (che se percepisce svariati premi nel periodo di imposta 2024 li deve sommare) oppure in base all’erogatore (per cui il percettore può ricevere più premi esenti di massimo 300 euro nel periodo, purché da enti sportivi e organismi diversi).
In aggiunta, qualora la fascia in esenzione venisse calcolata in base all’ente erogatore, non è chiaro a quale organismo spetterebbe assolvere la ritenuta del 20% in caso del superamento dell’importo (salvo ritenere la somma erogata a lordo della ritenuta).
Per beneficiare dell’esenzione, il percettore del premio deve rilasciare una autocertificazione attestante che ha diritto all’esenzione dalla ritenuta in quanto con il pagamento del premio non supera suddetto limite di 300,00 euro nel periodo citato.
Nel caso non si debba pagare il 20% il sostituto di imposta registra sul “RAS” i dati dei soggetti beneficiari e il relativo importo entro il secondo mese successivo all’erogazione del premio che non è stato soggetto di ritenuta alla fonte, al fine di rendere i dati disponibili all’Agenzia delle entrate.