Oggetto: Revisione statuti – partecipazione del minore – ordinamento sportivo
In piena fase di adeguamento statutario (ricordiamo che entro il 31 dicembre sarà necessario adeguare gli statuti ai principi contenuti nel d. lgs. n. 36/21) è intervenuto il parere n. 2/2023 del Collegio di Garanzia del Coni, pubblicato il 29 settembre in riscontro al quesito della Federazione italiana scherma (FIS), in relazione al rapporto tra il principio di democraticità e la partecipazione del minore, in particolare col diritto di voto.
La prassi amministrativa, infatti, richiamando l’art. 148 TUIR comma 8 lettera c), la Circolare n. 18/2018, la Sentenza della Corte di Cassazione n. 23228/2017 e, da ultimo, la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 1309 del 6.02.2019, riscontra nelle ASD ispezionate che non contemplano il diritto di voto del minore, una violazione del principio di democraticità.
Nel parere in oggetto si procede ad un breve excursus sulla differenza tra capacità giuridica (acquisita sin dalla nascita) e capacità di agire (acquisita convenzionalmente con la maggiore età) che viene legittimamente esercitata dal titolare della responsabilità genitoriale, anche disgiuntamente, pur sempre nell’interesse del minore e fino all’acquisizione del “discernimento” con il compimento del 18° anno.
Invero, l’attribuzione del discernimento al minore non è rigida, tanto che ai fini del tesseramento, l’ordinamento sportivo lascia spazio anche al minore stesso, che è tenuto a fornire l’assenso se compiuti i 14 anni (art. 16 comma 2 D. Lgs. 36/2021), considerando l’assenso come atto di partecipazione, diverso dal consenso tout court (in tal senso si richiamano le Norme Organizzative Interne della FIGC – NOIF).
Ma la questione centrale è l’attribuzione del diritto di voto al minore. Il Collegio di Garanzia, infatti, seppur non espressamente, nel parere sottolinea la necessità per le ASD di inserire nei rispettivi Statuti anche il diritto di voto del minore per il tramite del titolare della responsabilità genitoriale laddove evidenzia che la prassi di sottrarre al minore il diritto di voto mal si concilia col principio di democraticità, uguaglianza, pari opportunità per tutti gli associati ed anzi, il rischio è quello di incorrere in una struttura associativa dove poche persone assumano il controllo, specie nelle Associazioni caratterizzate da un grande numero di tesserati-minori.
In buona sostanza, il parere si pone nella scia della tendenza (espressa nella sentenza della Cassazione, dalla nota del ministero del lavoro richiamate) di dare piena voce ai minori, anche in sede assembleare delle ASD, ovviamente per tramite dei genitori, stante la mancanza di capacità di agire degli stessi.
Pertanto l’ASD, che recepisce questo orientamento, dovrà inserire in Statuto la possibilità del voto per i minori-associati tramite un esercente la responsabilità genitoriale, e manterrà inalterata la “de- commercializzazione” ai fini delle imposte dirette di cui al comma 3 dell’art. 148 del TUIR.
– a cura dello Studio Martinelli – Rogolino – Giancola –