Oggetto: Decreti Legislativi del 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40 – disposizioni integrative e correttive
Il 26 Luglio 2023, il Consiglio dei Ministri, ha approvato, in via definitiva, il testo del provvedimento che introduce disposizioni integrative e correttive dei Decreti Legislativi del 28 febbraio 2021 relativi alla c.d. “riforma dello Sport”.
In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale analizziamo le principali novità introdotte ai Dd.Lgss. 36 e 39/2021 che hanno accolto le indicazioni formulate dalla conferenza Stato – Regioni e dal parere delle commissioni parlamentari competenti
D.lgs. 36/2021:
1) ACCESSO AL REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE (PAS)
- per le A.S.D./S.S.D. che intendano iscriversi al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RAS), la mancata conformità dello statuto ai criteri previsti dagli artt. 7 ss D.Lgs. 36/2021, rende inammissibile la richiesta di iscrizione, e, per le ASD/SSD già iscritte, determina la cancellazione d’ufficio dal RAS.
La disposizione, tuttavia contempla il termine (perentorio) per uniformare gli Statuti alla disciplina in vigore: l’adeguamento va fatto entro il 31 dicembre 2023, e godranno dell’esonero da imposta di registro. Dovranno comunque essere approvate da una assemblea straordinaria
2) LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO
- il datore di lavoro sportivo (art. 25 comma 1 D.Lgs. 36/2021) viene tipizzato: oltre le ASD/SSD o in generale i soggetti dell’ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, sono annoverate: i tesserati, le Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a..
- Le mansioni necessarie all’attività sportiva ricomprese nelle figure atipiche di “lavoratore sportivo” (comma 2 dell’art. 25 D.Lgs. 36/2021), sono definite dai regolamenti tecnici delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate anche paralimpiche, che vanno approvati con decreto dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.;
- Si introduce la possibilità di ricorrere alle prestazioni di lavoro occasionale, seppure secondo il regime ordinario.
- passando al lavoro sportivo del Pubblico Dipendente, anche per le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive associate e gli Enti di promozione nonché il CONI, il CIP e Sport e salute S.p.a., viene riconosciuta la possibilità di avvalersi delle prestazioni dei dipendenti pubblici sia come volontari che come lavoratori sportivi, in quest’ultimo caso previa espressa autorizzazione dell’Amministrazione di provenienza, previa introduzione del c.d. “silenzio assenso” decorsi inutilmente 30 giorni dalla presentazione della richiesta del lavoratore senza che pervenga alcun provvedimento espresso dell’amministrazione (la disciplina non si applica ai Gruppi sportivi militari e i Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato quando espleta la propria attività sportiva istituzionale, e a atleti, quadri tecnici, arbitri/giudici e dirigenti sportivi, appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi Armati e non dello Stato che possono essere autorizzati dalle Amministrazioni d’appartenenza quando richiesti dal CONI, dal CIP, dalle Federazioni sportive nazionali e dalle Discipline sportive associate o sotto la loro egida).
- Tra i requisiti di cui alla presunzione legale del co.co.co sportivo dilettantistico, il limite di diciotto ore quale soglia settimanale di cui all’art. 28 comma 2 lett a) D.Lgs. 36/2021 viene elevato a ventiquattro ore;
- Ed anzi, gli adempimenti in materia di lavoro sportivo ed i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative, limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023, possono essere effettuati fino al 31 dicembre 2023.
- viene introdotto il neo art. 28 bis D.Lgs. 36/2021 per gli atleti paralimpici, prevedendo particolari agevolazioni in favore dei datori di lavoro dei suddetti atleti (sgravi economici e contributivi). Inoltre, gli atleti paralimpici sono esentati dal sostenere la prova di idoneità relativa alla patologia o condizione invalidante, così come certificata dalle Commissioni Mediche competenti per territorio, che ne determina la categoria paralimpica di appartenenza (detta possibilità è in corso di valutazione in seno al Ministero della Giustizia);
- viene novellata la disciplina del volontario (art. 29 D.Lgs. 36/2021) introducendo in loro favore un rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabiliti dall’ente medesimo (sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario), precisando come le spese sostenute dal volontario possano essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione (resa ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445), purché non superino in questo caso l’importo di 150,00 euro mensili e l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Il volontario può inoltre essere percettore di premi. Detti rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.
- – All’art. 29 D.Lgs. 36/2021, viene introdotta una nuova ipotesi di esclusione: il comma 2-ter. che non considera prestazioni sportive di volontariato le attività fornite a titolo gratuito dai componenti degli organi di amministrazione di associazioni e società sportive dilettantistiche.
- L’età minima per l’apprendistato di cui all’art. 30 D.Lgs. 36/2021 viene portata a 14 anni;
- NOVITA’: per i lavoratori sportivi inquadrati nella forma della collaborazione coordinata e continuativa viene meno l’obbligo assicurativo INAIL (Art. 34 comma 3 D.Lgs. 36/2021) e rimane ferma esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria per i tesserati (atleti, dirigenti e tecnici) alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva, che copre i casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive, dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente (art. 51 Legge 289/2002).
- In favore di Associazioni e Società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche che, nel periodo d’imposta precedente l’erogazione del beneficio, abbiano conseguito ricavi complessivi inferiori ad Euro 100.000,00, è riconosciuto un contributo, commisurato al debito previdenziale, versati sui compensi dei lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa erogati nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023.
- Viene mantenuta l’esclusione dalla base imponibile IRAP per redditi sotto la soglia degli 85.000,00 Euro, e viene esclusa la ritenuta alla fonte per premi percepiti nella misura non superiore a 300,00 Euro (art. 36 D.Lgs.36/2021).
- Quanto agli amministrativo-gestionali, l’art. 37 D.Lgs. 36/2021 attribuisce loro la medesima disciplina fiscale e contributiva agevolata dei co.co.co sportivi (seppur non ritenuti tali) ed esclude dalla categoria suddetta, coloro che forniscono attività di carattere amministrativo-gestionale nell’ambito di una professione per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.
Passando brevemente Al funzionamento del Registro Nazionale delle Attività Sportivo Dilettantistiche – RAS (D.LGS. 39/2021) si segnala l’introduzione dell’obbligo di allegare lo Statuto e l’atto costitutivo all’atto della iscrizione (art.6 comma 1 lett. a) bis D.Lgs 39/2021), con previsione di una normativa di settore per l’inserimento dei dati nello stesso. Viene meno, sul modello Terzo Settore, l’obbligo di comunicazione del Modello EAS (ART. 6 comma 6 bis D.Lgs. 39/2021) e viene specificata la regolamentazione dell’accesso alla personalità giuridica (art. 14 commi 1 bis ss D.Lgs. 39/2021) regolamentando ed armonizzando il rapporto di coesistenza con la personalità di “diritto comune” di cui al DPR 361/2000 e del Terzo Settore – D.Lgs. 117/2017, con poteri di verifica ed obblighi di controllo in capo al notaio, e l’introduzione di un patrimonio minimo (10.000,00 Euro) ai fini dell’accesso alla personalità giuridica stessa.
– a cura dello Studio Martinelli – Rogolino – Giancola –